La disciplina generale prevede che i dipendenti pubblici soggiacciano alla vigenza dei limiti di età per la permanenza in servizio dei rispettivi ordinamenti. Tale limite è determinato al compimento dei 65 anni di età, come previsto, per i dipendenti dello Stato, dall’articolo 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e, per i dipendenti degli enti pubblici, dall’articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70; tale limite è, inoltre, applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti, in mancanza di diversa indicazione normativa.
Con la circolare n. 2 del 2015 del Ministro pro tempore per la pubblica amministrazione, avente ad oggetto la soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sono state fornite dettagliate indicazioni sull’operatività di tale limite di età, fornendo alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi applicativi in relazione alle diverse possibilità concrete (si segnala, in particolare, il contenuto del paragrafo 2.3 della suddetta circolare). A questo proposito, si rappresenta che il legislatore, all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha voluto sottolineare, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e “costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”.
Secondo quanto suesposto, anche sulla base delle indicazioni applicative di cui alla menzionata circolare n. 2 del 2015, nel caso di un dipendente che al compimento dei 65 anni di età abbia già maturato il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio al compimento di tale età, fatta salva la decorrenza della finestra mobile.
Lo ha chiarito il Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. n. 54733 del 18 agosto 2021.