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Coefficiente di recupero di produttività: le differenze tra MTR-1 e MTR-2

Nell’ambito delle disposizioni approvate con il MTR-2 per la predisposizione del PEF 2022-2025, ARERA ha introdotto una nuova modalità di calcolo del coefficiente di recupero di produttività Xa, che, come disciplinato all’articolo 4.2 dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, deve essere valorizzato ai fini della determinazione del parametro per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Per il periodo regolatorio 2018-2021, l’Autorità si era limitata a stabilire all’art. 4 del MTR-1 un intervallo di valori tra 0,1% e 0,5% per la scelta del coefficiente, lasciando ampia discrezionalità all’Ente Territorialmente Competente in merito ai parametri da considerare per la valorizzazione dello stesso.

Con la Deliberazione 363/2021/R/Rif, l’Autorità interviene, mantenendo invariato (come stabilito all’art. 4.2 dell’Allegato A) il range individuato all’interno della precedente deliberazione 443/2019: “[…] è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 5; […]”, e fornendo indicazioni puntuali per la determinazione di tale coefficiente nell’ambito della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie nei PEF 2022-2025.

Nello specifico ARERA, all’art. 5 della suddetta Deliberazione, stabilisce che la quantificazione del coefficiente deve avvenire sulla base di due elementi:

– il confronto tra il costo unitario effettivo ( 2020 = (Σ 2020 +Σ 2020) / 2020) della gestione interessata e il Benchmark di riferimento (corrispondente al fabbisogno standard per le regioni a statuto ordinario e al costo medio di settore risultante dal rapporto ISPRA per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome);

– i risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( 1,a) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( 2,a) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo tra un livello di qualità ambientale insoddisfacente o intermedio nel caso in cui (1+γ ) ≤ 0.5 o un livello avanzato nel caso in cui (1+γ ) > 0.5.

Alla luce di quanto sopra quindi l’Ente Territorialmente Competente per la definizione del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie dovrà disporre, in aggiunta al tasso di inflazione programmata (che verrà pubblicato dall’Autorità con successivo provvedimento) ed ai parametri per l’eventuale valorizzazione delle componenti PG e QL, dei seguenti elementi necessari al calcolo del coefficiente Xa:

– sommatoria dei costi fissi e variabili dell’anno 2020 inseriti nel PEF e quantità dei rifiuti urbani complessivamente prodotti nella medesima annualità al fine di ottenere il costo unitario effettivo della gestione in sede di prima determinazione tariffaria;

– fabbisogno standard (ARERA non specifica l’anno di riferimento, ma si ritiene che anche in questo caso, al fine di operare un confronto sulla stessa annualità, potrà essere utilizzato quello relativo all’annualità a-2) oppure, come sopra riportato, costo medio di settore elaborato dall’ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome;

– fattore 1 la cui valorizzazione può avvenire nell’ambito dell’intervallo [-0.2, 0] nel caso in cui la valutazione della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi comunitari sia soddisfacente e nell’ambito dell’intervallo [-0.4,-0.2] in caso di valutazione non soddisfacente;

– fattore 2 la cui valorizzazione può avvenire nell’ambito dell’intervallo [-0.15, 0] nel caso in cui la valutazione del livello della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata rispetto alla frazione effettivamente avviata a recupero sia soddisfacente e nell’ambito dell’intervallo [-0.3, -0.15] in caso di valutazione non soddisfacente.

In relazione agli obiettivi comunitari che ARERA considera come parametro di riferimento per la valorizzazione dei fattori γ1 e γ2, si evidenzia quanto segue. Innanzitutto l’anno di riferimento su cui effettuare la rilevazione è il 2020 dal momento che rappresenta l’annualità di riferimento per il calcolo del costo unitario efficiente che costituisce, come detto sopra, il primario elemento di confronto. Il D. Lgs. 152/2006 non fissa un valore standard percentuale con il quale poter agevolmente comparare i risultati raggiunti nel Comune, in termini di raccolta differenziata ed efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, in quanto il Decreto Legislativo 116/2020, che è intervenuto a modificare l’articolo 181 del TUA, ha previsto per l’anno 2020 che l’efficacia di riutilizzo dei rifiuti sia aumentata complessivamente di almeno il 50% in termini di peso, facendo però riferimento solo alle frazioni carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici. Tale grado di dettaglio è molto raramente disponibile per i Comuni, i quali dispongono solitamente di dati aggregati: ciò potrebbe dipendere anche dalle modalità di organizzazione del servizio che nella maggior parte dei casi viene erogato mediante una raccolta che non distingue tra produzione da parte delle utenze domestiche e non domestiche di prossimità e nemmeno il gestore affidatario potrebbe essere in grado di fornire il dato relativo a tali singole frazioni.

Nei casi di assenza delle necessarie informazioni si ritiene che ai fini di un confronto tra livelli soddisfacenti dell’attività svolta e risultati effettivamente conseguiti possano essere utilizzati come termine di paragone con questi ultimi gli obiettivi eventualmente fissati dalla Regione o, in alternativa, i quantitativi medi di rifiuti prodotti pro-capite e le medie di raccolta differenziata raggiunti a livello nazionale disponibili sul portale ISPRA, ipotizzando che siano da considerare soddisfacenti i risultati migliori della media regionale e/o nazionale.

Tags: MTR-2, PEF, TARI