È stata pubblicata in data odierna la circolare Inps n. 58/2024, avente a oggetto: “Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata. Regime sanzionatorio”, con la quale l’Istituto ha fornito puntuali indicazioni in ordine all’applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 16 e 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
La circolare ricorda in particolare che l’articolo 1, comma 16, lettere a) e b), del decreto-legge n. 215/2023 ha differito al 31 dicembre 2024 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata.
L’applicazione del predetto differimento ha a oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Viene altresì precisato che, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, con le modalità già in uso che di seguito si riportano:
• per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (per gli iscritti alla Cassa CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d’imposta) e fino al 30 settembre 2012 (per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI, CPS): il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssWeb”;
• per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012 (rispettivamente secondo i criteri di cui sopra): il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.
Tali comunicazioni, laddove effettuate entro il termine del 31 dicembre 2024 e contenenti tutti gli elementi necessari per la quantificazione della contribuzione dovuta, determinano l’interruzione della prescrizione.
Con riferimento poi alla regolarizzazione dei soli periodi fino al 31 dicembre 2004, si rende necessario precisare che la disposizione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), prevede che, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.
Pertanto, per effetto della richiamata disposizione, da gennaio 2024, qualora le pubbliche Amministrazioni procedano, ove necessario, alla sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute, in forza del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.
Diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione del richiamato articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.
In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, vene infine segnalato che, per effetto dell’articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Qualora tuttavia la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento (ad esempio, perché rigettata per mancanza dei requisiti di legge per beneficiare di tale istituto oppure per carenza della documentazione a corredo, ove prevista), il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non può trovare applicazione anche se, successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.