È stata pubblicata in data odierna la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.8/2025 contente indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025 prevista dall’articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.
Con la circolare in esame il Ministero conferma anzitutto l’esclusione degli enti locali (le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Comunità isolane o di arcipelago) dal campo di applicazione dalle disposizioni di cui ai commi da 822 a 834 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Da ciò discendono due importanti conseguenze: la prima, se vogliamo scontata, è che non sono previsti tagli alle capacità assunzionali di queste amministrazioni, mentre la seconda è che non è consentito a questi enti incrementare le risorse per il salario accessorio dei propri dipendenti con i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente.
Nella parte conclusiva, poi, la citata circolare fornisce alcuni chiarimenti in relazione al comma 165 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2025, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di trattenere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età il proprio personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
Al riguardo la RGS precisa che il limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai fini del previsto trattenimento in servizio è finalizzato esclusivamente all’individuazione del contingente massimo di unità di personale trattenibile in servizio. L’istituto del trattenimento in servizio non genera infatti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, il predetto limite del 10 per cento non determina la necessità di accantonare e, di conseguenza, rendere indisponibile, sul bilancio dell’amministrazione che dispone il trattenimento in servizio, la corrispondente quota di facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
Inoltre, in considerazione della portata generale del citato limite del 10 per cento (da applicare ai risparmi da cessazione del personale di ruolo nel loro ammontare complessivo) e del tenore letterale del comma 165, non sussiste alcuna correlazione tra la qualifica delle unità di personale che l’amministrazione sceglie di trattenere in servizio (es. funzionari) e quella delle unità cessate sulle quali è calcolato il predetto limite del 10 per cento (es. assistenti).
Da ultimo, viene precisato che il riferimento alle “facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente” contenuto nella norma è da intendersi alle facoltà, anche relative ad annualità pregresse all’anno 2025, autorizzate sia in via amministrativa (in relazione alle amministrazioni per le quali è previsto dalla legge un iter autorizzatorio preventivo come quello contemplato nell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che in via normativa, sulla base cioè delle disposizioni legislative di carattere generale e speciale.