Ieri l’Aran ha pubblicato nella propria banca dati due nuovi orientamenti applicativi relativi al comparto delle Funzioni locali.
Con il primo dei due (CFL205) l’Agenzia chiarisce che in caso di scorrimento di una graduatoria di personale di Cat. B3 di un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° aprile 2023), il personale così assunto dovrà essere certamente inquadrato nell’Area degli Operatori Esperti, così come espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 13 del CCNL 16.11.2022, ai sensi del quale “le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione”.
Tuttavia, laddove l’assunzione si concretizzasse prima del 1° aprile, il soggetto verrebbe inquadrato in B3 e poi, con la trasposizione automatica, diventerebbe un Operatore Esperto, mantenendo lo stipendio corrispondente appunto all’ex posizione di accesso B3.
Viceversa, qualora l’assunzione avvenisse dopo quella data, il soggetto dovrebbe per forza essere inquadrato direttamente nella posizione di accesso Operatore Esperto, con uno stipendio iniziale più basso rispetto al precedente ordinamento.
Con il secondo chiarimento (CFL206), invece, l’Aran conferma che gli incrementi tabellari di cui alla Tabella D allegata al CCNL 16.11.2022, avendo una decorrenza retroattiva, spettano a tutti i dipendenti che hanno prestato servizio nel triennio 2019-2021, anche se cessati prima della sottoscrizione definita del nuovo CCNL.
Gli arretrati da corrispondere, precisa altresì l’Agenzia, vanno ovviamente calcolati, nelle misure ed alle decorrenze indicate dalla citata Tabella D, fino alla data di cessazione dal servizio e gli stessi spettano indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio (pensionamento o altro).