La certificazione del cosiddetto “Fondone Covid” doveva essere inviata perentoriamente entro il 31 maggio scorso per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste in caso di mancato rispetto della scadenza così come novellate all’art. 2 del Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021: “(Ritardato invio della certificazione) 1. Gli enti locali di cui all’articolo 1 che trasmettono, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021, la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”
Complici il ritardo che ha caratterizzato l’emanazione del citato Decreto n. 59033/2021 e la carenza di indicazioni chiare e precise in merito alla compilazione ed agli effetti delle risultanze finali della certificazione stessa, molti enti si sono ritrovati a fronteggiare l’ adempimento in tempi stretti e con poche certezze.
La norma agevola una eventuale revisione e rettifica dei dati trasmessi prevedendo al punto C.2 dell’Allegato 1 del Decreto in parola la possibilità di ritrasmettere la certificazione aggiornata entro e non oltre il 31 luglio 2021 come di seguito riportato: “Decorso il termine perentorio del 31 maggio 2021, sarà possibile modificare i dati trasmessi e inviare una nuova certificazione entro il 31 luglio 2021. (omissis)
Dal 31 luglio 2021 i modelli “COVID-19”, “COVID-19-Delibere”, “CERTIF-COVID-19” e “CERTIF-COVID-19/A” saranno bloccati e non sarà consentito l’invio della certificazione digitale.”
Nel caso di rettifica del saldo complessivo della certificazione gli enti dovranno, salvo casi di saldo complessivo variato ma sempre positivo, procedere anche all’allineamento dei vincoli iscritti in avanzo di amministrazione.
In merito alla procedura di allineamento dei vincoli registrati in avanzo evidenziamo che può essere attuata anche in data successiva al 31 luglio e non solo per gli enti che modificheranno i dati della certificazione o per gli enti che hanno approvato il Rendiconto prima di aver inviato la certificazione alla Ragioneria Generale dello Stato ma anche per coloro che si sono accorti di non aver correttamente quantificato i vincoli in avanzo di amministrazione pur avendo approvato il rendiconto recependo le risultanze della certificazione stessa.
NeoPa offre un servizio personalizzato di supporto agli enti sia per redigere/aggiornare la certificazione che per quantificare l’esatta articolazione dei vincoli da iscrivere in avanzo di amministrazione. Vi invitiamo a scriverci all’indirizzo mail info@neopa.it per avere informazioni dettagliate in merito.