La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato due nuove Faq relative agli effetti del riaccertamento ordinario dei residui sulla Certificazione dei fondi COVID in scadenza il prossimo 31 maggio.
In sede di redazione della Certificazione Fondone anno 2020 di cui art. 39 c.2 DL 104/2020 gli enti hanno indicato come “Maggiori spese COVID” i valori corrispondenti alle somme impegnate al 31.12.2020 per fronteggiare nuove o maggiori esigenze di spesa legate appunto alla pandemia.
Ora, in sede di analisi dei dati per la redazione della Certificazione Fondone anno 2021 di cui art. 1 c. 827 L. 178/2020, gli stessi enti devono verificare se quegli impegni certificati come finanziabili con il Fondone COVID siano rimasti tali dando luogo alla realizzazione delle spese individuate o siano stati oggetto di economia di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui per il Rendiconto 2021.
RGS chiarisce che le eventuali economie di spesa registrate a valere sugli impegni certificati lo scorso anno dovranno essere indicate nella nuova Certificazione 2021 nella colonna “Minori spese 2021 COVID-19”
Gli enti devono, inoltre, rilevare eventuali economie di spesa su impegni 2020, sebbene non inseriti nella Certificazione Fondone 2020, che derivano da risparmi dovuti agli effetti della pandemia. Questi saldi, che avrebbero dovuto confluire nella colonna “Minori spese 2020 COVID-19 (d)” lo scorso anno, devono essere rilevati nella Certificazione 2021 sempre come Minori spese COVID.
Faq n° 44 – Ultimo aggiornamento 01 marzo 2022
“Le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, fra le Maggiori spese COVID-19, devono essere certificate nella certificazione COVID-19 per il 2021, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020?”
Si ritiene che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020 fra le Maggiori spese COVID-19, coperte da ristori specifici di spesa, dal Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e/o da risorse proprie, debbano essere dichiarate fra le Minori spese nella certificazione 2021, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, pertanto, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “Minori spese 2021 “COVID-19” (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID- 19/2021.
In tal modo, si realizza la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto legge n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.
Le economie rilevate potranno essere utilizzate per le medesime finalità nell’esercizio 2022. Si veda FAQ n. 43.
Faq n° 45 – Ultimo aggiornamento 01 marzo 2022
“Le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 e dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19 su impegni 2020, se non sono state certificate nel 2020 ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, in quanto non note prima, come minori spese devono essere certificate nella certificazione COVID-19 per il 2021, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020?”
Si ritiene che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 su impegni 2020, se non sono state certificate come minori spese nel 2020, in quanto non note prima, debbano essere dichiarate nella certificazione 2021 di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “ Minori spese 2021 “COVID-19” (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021.