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Certificazione Fondone COVID: costi personale e contratti continuativi ammessi solo in parte

Il nuovo Decreto relativo alla Certificazione dei Fondi COVID e del contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi prevede la possibilità di certificare alcune voci di costo considerando, però, uno specifico periodo di competenza.

In riferimento alle spese di personale sono ammesse le spese per: personale a tempo determinato e/o interinale per finalità strettamente connesse all’emergenza (es. polizia municipale) con esclusione della spesa di personale per l’ordinaria attività amministrativa degli enti. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli straordinari al personale a tempo indeterminato per le finalità connesse all’emergenza. 

RGS specifica, però, che tali spese possono essere ammesse solo se considerate nel loro ammontare fino al 31 marzo 2022, termine dello stato d’emergenza. Se si considerano spese relative al personale scolastico allora occorre considerare il termine dell’anno scolastico 2021-2022 quale scadenza ultima per conteggiare il totale delle spese certificabili.

In riferimento alla quota dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2022 e di competenza nell’anno 2023 sarà possibile certificare solo gli oneri relativi al primo bimestre 2023.

Come anticipato nei giorni scorsi i lavori per la predisposizione della Certificazione di maggio 2023 saranno particolarmente complessi ed è opportuno che fin da subito gli enti prendano in considerazione tutte le ricadute relative a valutazioni e scelte che è possibile operare fino al 31.12.2022.

Tags: Certificazione Fondone, Fondone COVID