La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la nuova FAQ 47 ponendo l’attenzione sul rischio di duplicazione delle maggiori spese COVID indicate in certificazione 2021 ma finanziate da FPV determinatosi nell’anno 2020 e già registrato nella certificazione 2020 alla voce “Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario”.
FAQ 47
“Nel Modello COVID-19/2021 devono essere inserite le spese connesse alla pandemia confluite nel FPV nell’anno 2020 e spese nel 2021?
Nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 gli enti sono tenuti a riportare tutte le maggiori spese sostenute (impegnate) nell’anno 2021 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che non siano già “coperte” da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private, fatta eccezione per le maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) della Sezione 2 del Modello e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104/2020 confluite in avanzo vincolato al 31.12.2020 nonché con le risorse assegnate nel 2021 di cui all’articolo 1, comma 822 della L. n. 178/2020. Ciò premesso, in tale colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 non devono essere riportate le spese, connesse all’emergenza da COVID-19, impegnate nel 2021 se tali spese sono già state incluse nella certificazione trasmessa per l’anno 2020 come quota del FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.”