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Certificazione Fondone Covid 2021: FPV anche da ristori specifici e quota contratti 2022

Come anticipato nella nostra precedente news il decreto n. 273932 del 28 ottobre scorso ha reso note le modalità di certificazione degli utilizzi del cosiddetto “Fondone COVID” per l’anno 2021.

I criteri portanti sono rimasti invariati ad assicurare la continuità di valutazione che gli enti devono mettere in atto in considerazione della valenza biennale delle risorse messe a disposizione a far data dal 19 maggio 2020 quando fu istituito per la prima volta (art. 106 DL 34/2020) il Fondone COVID.

L’anno di riferimento per il confronto delle grandezze resta il 2019 ma ci sono alcuni nuovi spunti da approfondire per procedere con la compilazione della certificazione e per decidere se operare alcune scelte che andranno “registrate” entro il 31.12.2021.

Il Fondo pluriennale vincolato, nella misura della quota relativa ad impegni di spesa “COVID” 2021 reimputati in sede di riaccertamento ordinario potrà essere considerato tra le maggiori spese Covid così come lo scorso anno, ma per il 2021 potremo indicare in aggiunta:

  • la quota di FPV derivante dalla reimputazione di impegni di spesa finanziati dai ristori specifici di spesa 2020 confluiti in avanzo di amministrazione al 31.12.2020,
  • la quota di FPV derivante dalla reimputazione di impegni di spesa finanziati dal Fondone COVID confluito in avanzo di amministrazione al 31.12.2020,
  • la quota di FPV derivante dalla reimputazione di impegni di spesa finanziati dai ristori specifici di spesa 2021.

E’ confermata la facoltà di indicare tra le maggiori spese COVID la quota di competenza 2022 dei contratti di fornitura continuativa di beni e servizi sottoscritti nell’anno 2021. Tale possibilità non era scontata in considerazione del fatto che il legislatore ha individuato il 31.12.2021 come data ultima entro cui utilizzare le somme assegnate a titolo di Fondone Covid e di ristori specifici.

Tra le maggiori spese COVID gli enti sono poi tenuti ad indicare la restituzione al MEF delle somme non utilizzate per i Centri estivi 2020 (art. 105 DL 34/2020). La somma restituita dovrà essere indicata alla voce “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali”.

Pur in considerazione dell’importanza della corretta compilazione della Certificazione che andrà trasmessa al portale Pareggio di Bilancio entro maggio 2022 consigliamo agli enti, ora, di concentrarsi sui possibili impieghi dei fondi COVID ancora realizzabili entro fine anno, anche in considerazione degli spazi aperti dal nuovo decreto. Richiamiamo a tal fine la nostra news relativa alla possibilità di utilizzare per scopi diversi dalle agevolazioni la quota TARI da Fondone vincolata in avanzo al 31.12.2020. 

Per avere informazioni in merito al servizio di supporto offerto da NeoPA per la gestione dei Fondi Covid e la compilazione della Certificazione 2021 Vi invitiamo a scriverci all’indirizzo info@neopa.it.
 

Tags: Certificazione Fondone, Fondone COVID