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Certificazione fondi emergenziali: adeguamento dei vincoli in avanzo

La chiusura della Certificazione dei fondi emergenziali, ufficializzata con la trasmissione al Pareggio di Bilancio del Modello CERTIF-COVID-19_2022 entro il 31 maggio 2023, consente agli enti di individuare in via definitiva il saldo dei vincoli da registrare nel Risultato di amministrazione al 31.12.2022.

In molti casi, in particolare in relazione al vincolo da legge da Fondone COVID, il saldo di quanto approvato in sede di Rendiconto 2022 non corrisponde con quanto effettivamente emerge in recepimento dei risultati della Certificazione. In sede di conversione in legge del DL. 51/2023 è stato approvato un emendamento che fornisce l’opportuno strumento per procedere con l’adeguamento dei vincoli in avanzo successivamente all’approvazione del Rendiconto 2022.

“Art. 4-bis. (Proroga termini di interesse degli enti locali)
1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico- finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

Per il terzo anno consecutivo quindi la competenza del provvedimento di variazione è del Responsabile del servizio finanziario che con determina, previo parere dell’organo di revisione, provvederà a rettificare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) e, come specificato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Faq 50, tutti gli altri allegati che di riflesso dovranno essere modificati: Quadro generale riassuntivo, Prospetto di verifica degli equilibri finanziari, Relazione sulla gestione dell’organo esecutivo, Piano degli indicatori ed eventualmente Stato patrimoniale e Conto Economico.

L’adeguamento delle somme vincolate nel risultato di amministrazione assume fondamentale importanza nel caso in cui l’ente presenti in sede di Rendiconto un minore avanzo vincolato rispetto a quanto emergerebbe in recepimento delle risultanze della Certificazione. In caso opposto sarà l’ente a valutare l’urgenza della rettifica in considerazione del fatto che con il decreto conguagli di ottobre che, come previsto del comma 1 dell’art. 106 del DL. n. 34/2020, individuerà in via definitiva la posizione “creditoria o debitoria” di ciascun ente potrebbe rendersi necessaria una nuova ed ulteriore modifica delle somme vincolate.

Nei prossimi giorni metteremo a disposizione lo schema di determina del RSF in riferimento a quanto sopra, gli enti interessati potranno chiederne la trasmissione scrivendo a info@neopa.it

NeoPA offre un servizio di supporto per la ricostruzione dei vincoli registrati nel risultato di amministrazione in relazione alle somme emergenziali assegnate nell’ultimo triennio, in considerazione dei saldi delle Certificazioni trasmesse e della novità prevista con l’ultimo comunicato della Ragioneria Generale dello Stato dello scorso 21 aprile. Per avere informazioni in merito potete contattarci scrivendo a contabilita@neopa.it.

Tags: Avanzo vincolato, Certificazione Fondone, Fondone COVID