L’adesione di un comune ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) organizzata in forma di società cooperativa è sostenibile ma deve essere attentamente motivata in merito al modello giuridico adottato. È quanto si rileva nella deliberazione n. 47/2025/PASP della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, che esprime parere positivo con osservazioni all’istruttoria condotta da un comune, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 175/2016, in merito alle motivazioni analitiche che lo hanno portato ad aderire alla CER.
I magistrati contabili, rilevando come la partecipazione dei comuni alle Comunità energetiche sia ammessa dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 199/2021 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), evidenziano altresì come le soluzioni gestionali possano essere molteplici (l’associazione, la fondazione di partecipazione, la società consortile); rispetto a tale pluralità di opzioni, il ricorso alla società di capitali deve pertanto essere puntualmente motivato in termini di convenienza di tale soluzione rispetto alle alternative perseguibili.