Con la sentenza n. 7080/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Campania del 6 ottobre e la sentenza n. 4508/2021 depositata il 12 ottobre scorso della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, è stato chiarito che sono affette da nullità insanabile le notifiche delle cartelle di pagamento, al pari degli avvisi di accertamento esecutivi sui tributi locali, eseguite a mezzo PEC, effettuate non utilizzando una casella di posta elettronica certificata (domicilio digitale) iscritta nei pubblici elenchi. Ne deriva che assume valore legale soltanto la notifica a mezzo PEC effettuata utilizzando una casella di posta elettronica certificata registrata in quanto consente al destinatario di verificare con certezza e immediatezza la riferibilità di quella notifica a quella di una effettiva provenienza da una pubblica amministrazione (mittente).
È doveroso precisare che ai fini della validità della notifica non solo l’indirizzo PEC del mittente deve essere registrato nei pubblici registri ma anche quello del destinatario. In particolare la norma di riferimento è chiara nello stabilire le modalità di notifica a mezzo PEC delle cartelle all’art. 26 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600″.
In riferimento alla notifica degli avvisi di accertamento tramite PEC anche l’art. 6 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 comma 1-quater fa riferimento espressamente ai domicili digitali: “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis”.
Per quanto riguarda le notifiche a mezzo PEC alle persone fisiche l’art. 3-bis al comma 1-ter del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 prevede che il domicilio digitale sia eletto secondo le modalità stabilite con le Linee guida, e che le stesse possano altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis che permette l’accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Le Linee guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all’art. 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD, sono state adottate da AgID con la Determinazione n. 529 del 15 settembre 2021 e definiscono le regole e le funzionalità disponibili per l’elezione, la modifica e la cancellazione del domicilio digitale nell’elenco INAD. In particolare esse prevedono che le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire, i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013, gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC che intendono eleggere il proprio domicilio digitale, devono preventivamente registrarsi all’INAD accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante uno dei seguenti strumenti:
● il sistema pubblico di identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del CAD, di livello almeno significativo;
● la carta d’identità elettronica (CIE) di cui agli articoli 64 e 66 del CAD;
● la carta nazionale dei servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del CAD.
Completata la registrazione, tali soggetti utilizzano le funzionalità rese disponibili dall’INAD per eleggere il domicilio digitale, mediante indicazione di un indirizzo di PEC o di un recapito certificato qualificato del quale siano titolari e per svolgere altre attività tra cui modificare il domicilio digitale eletto o cessare il domicilio digitale eletto.
La consultazione online dell’INAD è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Inoltre per lo svolgimento dei propri compiti le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono accedere a titolo gratuito alle estrazioni multiple di domicili digitali relativi ad elenchi di codici fiscali forniti dai medesimi soggetti richiedenti. Tale ultima funzionalità risulta molto utile per i Comuni che hanno quindi la possibilità di ottenere in modo massivo l’indicazione di un gran numero di indirizzi PEC qualificati come domicili digitali, utili per essere utilizzati come destinatari di eventuali notifiche di avvisi di accertamento oltre che degli avvisi ordinari TARI, con il conseguente risparmio in termini di costi e tempi per la spedizione.