Con la sentenza n. 14357 del 05-05-2022 la Cassazione Sez. V, torna ad esprimersi su un principio ormai consolidato già pronunciato dalla Cassazione SS.UU. n. 24823/15, ma comunque spesso fonte di contenziosi, riguardante il contraddittorio endoprocedimentale “la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo”.
Nel caso di recente trattato dalla Cassazione di trattava di un avviso di accertamento Tarsu 2011 notificato in relazione ad uno stabilimento industriale per la produzione di camini e caldaie. Il tributo in questione non è assoggettato ad armonizzazione UE e la legge nazionale non prescrive alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ne deriva che la mancata osservanza di quest’ultimo da parte del Comune non può integrare la causa di nullità.
Si precisa inoltre che nel caso di specie la società non aveva trasmesso al Comune alcuna denuncia o dichiarazione concernenti le aree produttive dei rifiuti industriali nè alcuna documentazione suscettibile di creare incertezza di sorta da porre l’Ente nelle condizioni di richiedere documentazione integrativa o correggere gli atti prodotti che impedivano il riconoscimento del credito e infine di informare il contribuente di fatti e valutazioni a lui pregiudizievoli.
Il contraddittorio inoltre, secondo il Regolamento dell’Ente, poteva essere definito con procedimento adesivo successivamente alla notifica dell’avviso e pur dopo la presentazione di impugnativa in sede giurisdizionale; il che escludeva, secondo la Cassazione “che la società possa aver subito, dalla mancata attivazione del contraddittorio preventivo (comunque non obbligatorio), lo specifico pregiudizio insito nella mancata opportunità di definizione per adesione”.
Si precisa infine che l’obbligo di contraddittorio preventivo prima dell’emanazione di un avviso di accertamento non sussiste in generale per i tributi locali.
In linea con l’ articolo 7 dello Statuto del contribuente le informazioni che un avviso di accertamento deve tassativamente indicare sono le seguenti: l’ ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’ atto notificato; l’ organo competente al riesame dell’ atto in sede di autotutela e il giudice cui è possibile ricorrere in caso di impugnazione, con i relativi termini e le modalità per la costituzione in giudizio, l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
Per approfondimento sul medesimo tema richiamiamo le nostre precedenti news del 18/06/2021, del 12/10/2021 e infine del 15/03/2022.