Con la recente ordinanza n. 12460 del 19 aprile 2022, La Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito i principi enunciati nella precedente sentenza n. 18699 del 2019, secondo cui «il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisiti che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55 -quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti».
Nella citata sentenza, ricordano i Giudici, si è altresì chiarito che questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che «la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000» ha avuto cura di precisare che ciò costituiva «effetto dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti» per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare. In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192.
La tutela del buon andamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui ha fatto leva la Corte d’Appello nel caso di specie al fine di escludere la rilevanza dell’accertamento in concreto dell’incidenza che quanto erroneamente taciuto abbia rispetto partecipazione alla graduatoria, non può infatti giungere, pena l’intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l’erroneità o l’insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l’assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo (Cass., n. 18699 del 2019).