Con Deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie ha fornito i criteri per definire i casi in cui una entrata considerata vincolata, di competenza, da legge o da principi contabili debba essere considerata vincolata anche in termini di cassa.
Il requisito individuato è quello della “specifica destinazione” che viene attribuito dall’Ente in fase di programmazione. Oggetto della disamina sono le entrate da:
- sanzioni codice della strada,
- proventi dei parcheggi a pagamento,
- imposta di soggiorno e contributo di sbarco,
- titoli abitativi edilizi e relative sanzioni,
- quota del 10% su alienazioni immobiliari.
Il vincolo di competenza impresso dal legislatore sulle entrate citate viene declinato dall’Ente sulla base di scelte di programmazione che destinano in modo specifico determinate voci di entrata alla copertura di specifiche voci di spesa andando ad apporre, di fatto, anche il vincolo di cassa sulle stesse entrate. Nel momento in cui una entrata deroga al principio di unità del bilancio rispondendo ad un preciso vincolo di destinazione rientra nelle voci che devono essere vincolate anche in termini di cassa.
“5. In un contesto di finanza ancora in gran parte derivata, ed a legislazione invariata, le conseguenze della prospettata soluzione possono non essere irrilevanti sia sotto il profilo dell’irrigidimento della gestione di cassa che in considerazione delle difficoltà operative nella fase della programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse.
Va tuttavia fatto rilevare come il riconoscimento del vincolo di cassa si renda funzionale a corroborare la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli enti locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati.
Il libero utilizzo per cassa di risorse che andrebbero vincolate, negli enti in crisi di liquidità, determinerebbe di contro la concreta probabilità di pretermissione o, nei casi più critici, di impossibilità a dar corso a pagamenti di spese vincolate e scadute con evidente frustrazione della voluntas legis.”
Come anche riconosciuto dai magistrati contabili, la gestione della cassa vincolata nei termini richiamati costituisce un impegno non banale da parte degli uffici. Gli enti che ancora non considerassero le tipologie di entrata oggetto di analisi tra le voci vincolate anche di cassa dovranno ricostruire il saldo della cassa vincolata al 31.12.2023 possibilmente entro il 31 gennaio 2024 al fine di avere la perfetta corrispondenza con quanto esposto dal Tesoriere nel proprio conto giudiziale.
NeoPA supporta gli enti nelle operazioni di ricostruzione della cassa vincolata, per avere informazioni in merito scrivere a info@neopa.it