La recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 143-05-21 del 10.02.2021 si è pronunciata sull’esenzione IMU degli immobili di edilizia popolare, equiparandoli agli immobili che rientrano nella classificazione di “alloggi sociali” di cui all’ articolo 10, comma 3, del Dl 47/2014 in base al quale «Si considera alloggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici o privati, nonché dall’ ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato».
Allo stato attuale gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale sono esenti IMU in quanto assimilati alle abitazioni principali, mentre gli immobili di appartenenza dell’IACP beneficiano solo della detrazione di 200 Euro e dell’aliquota ordinaria o di quella deliberata dal Comune, che ha la facoltà anche di azzerarla. Tale pronuncia della CTP di Foggia si pone in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione civile infatti, con la sentenza n. 20135 del 25.07.2019 ha affermato, in linea con le Sezioni Unite, che con riferimento ad immobili gestiti da IACP “in materia di ICI, l’esenzione di cui al D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. (i) – opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse”.
Ne deriva che secondo la Cassazione l’attività svolta dagli enti di edilizia residenziale, di concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario, anche se ha una finalità di carattere sociale, rientra a tutti gli effetti di legge tra le attività di carattere economico, per tale motivo è da escludere l’esenzione IMU.
A seguito della pronuncia della CTP di Foggia, se l’orientamento della Cassazione dovesse cambiare, molti alloggi di IACP adibiti ad abitazione principale, aventi le caratteristiche previste dal Dm 22 aprile 2008, potrebbero essere assimilati all’abitazione principale e risulterebbero di conseguenza esenti da IMU. Si auspica pertanto in un intervento legislativo chiarificatore per porre fine a numerosi contenziosi in corso che si fondano proprio su questa sottile differenza tra gli alloggi sociali e gli alloggi di edilizia popolare, con caratteristiche pressoché identiche ma sottoposti ad un differente trattamento tributario ai fini IMU.