Come previsto dall’art. 6 comma 1 della deliberazione 443/2019/R/rif. “il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”, in altri termini i Comuni qualificati some Gestori ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, gestore della raccolta e trasporto, gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade) sono tenuti al caricamento del PEF 2021 con la relativa documentazione, sul portale ARERA, a partire dal 15 marzo 2021, ai fini della raccolta dati sulla tassa rifiuti 2021.
In riferimento alla decorrenza dei 30 giorni dall’ adozione delle pertinenti determinazioni, come indicato all’art. 3 comma 3.1 della Delibera 24 novembre 2020 493/2020/R/rif e nel relativo comunicato “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2021” del 15.03.2021, “Con riferimento all’anno 2021, l’Ente territorialmente competente trasmette all’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”, si deduce quanto segue.
Il riferimento citato non è chiaro nel determinare da quale data decorrano i termini per effettuare il caricamento, in quanto con la locuzione “adozione delle pertinenti determinazioni” si è in dubbio se ci si riferisca all’ adozione del PEF 2021 da parte del Consiglio Comunale, all’approvazione delle tariffe 2021 o alla validazione del PEF 2021.
Analizzando la “Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021 Aggiornato il 15 marzo 2021“, in particolare, a pagina 5 si prevede che gli Enti sono tenuti a trasmettere:
“d) la/e delibera/e di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’Ambito tariffario per l’anno 2021. Si specifica che nei casi in cui l’ETC non coincida con il Comune, il medesimo ETC è tenuto trasmettere all’Autorità sia l’atto di validazione del PEF relativo allo specifico Ambito tariffario, sia (ove rilevante) la relativa delibera comunale di approvazione o presa d’atto del PEF deliberato dall’ETC. Inoltre, l’ETC è tenuto a trasmettere l’atto di approvazione dei corrispettivi tariffari all’utenza”.
Ancora a pagina 27 delle istruzioni si precisa che: “nel caso in cui il Comune si sia avvalso della deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia” andrà indicato il valore delle entrate tariffarie articolato agli utenti, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF (nella relazione di accompagnamento devono essere dettagliati separatamente l’importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni). Si precisa che qualora il Comune si sia avvalso di tale facoltà l’ETC dovrà caricare nelle sezioni “Corrispettivi del servizio (tariffe all’utenza)” e/o “altra documentazione” della maschera “Dati per ambito tariffario” (v. infra) le delibere comunali di approvazione delle tariffe (TARI o tariffa corrispettiva) relative agli anni 2020 e 2021”.
Inoltre dalle istruzioni emerge una contraddizione in merito all’obbligatorietà del caricamento delle delibere comunali di approvazione delle tariffe 2021, in quanto a pagina 31 della Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021, i Corrispettivi del servizio (tariffe all’utenza) non risultano qualificate come un Caricamento obbligatorio, mentre a pagina 32 in riferimento alla Figura 5.2: Dati per Ambito Tariffario, il campo Corrispettivi del servizio (tariffe all’utenza) risulta contrassegnato da un asterisco (*) per cui obbligatorio, come indicato in calce alla maschera Dati per ambito Tariffario.
A parere dello scrivente, alla luce di tali considerazioni, nell’incertezza di quanto specificato nelle istruzioni, pare pertanto che ci siano i presupposti per attendere di disporre della Delibera di Consiglio Comunale con cui si approvano le tariffe all’utenza per l’anno 2021, prima di procedere all’invio definitivo dei documenti sul portale ARERA. Nel caso in cui dalla validazione del Piano Finanziario 2021 (preso spesso come riferimento per calcolare la decorrenza dei 30 giorni lo scorso anno) all’approvazione delle tariffe trascorrano oltre 30 giorni, si terrà comunque come punto di rifermento per la decorrenza dei termini, la data di approvazione delle tariffe 2021.
Ne deriva che il termine dei 30 giorni per trasmettere all’Autorità i documenti del PEF 2021, possa decorrere da tale Delibera di approvazione delle tariffe TARI 2021.