L’articolo 9 ter del D.L. 137/2020 ha previsto l’esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti della legge 160/2019, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
La norma fa riferimento ai “titolari di concessioni di autorizzazioni” lasciando intendere che debbano essere esclusi dall’esenzione i c.d. spuntisti, ossia coloro che occupano temporaneamente lo spazio destinato al mercato in sostituzione del soggetto titolare della concessione vera e propria.
Tuttavia, in occasione del Telefisco 2021, il MEF ha fornito una interpretazione che pare giungere a conclusioni diverse, facendo sorgere diversi dubbi circa la corretta applicazione delle norma di esenzione.
È doveroso premettere che:
- le occupazioni permanenti sono generalmente quelle di durata superiore a un anno e che si realizzano in strutture attrezzate per lo svolgimento dei mercati (es. mercati rionali fissi, che non vengono smontati a fine giornata). A queste occupazioni deve essere applicata la tariffa del Canone mercatale annuale;
- le occupazioni temporanee sono quelle di durata inferiore all’anno e che possono avere carattere ricorrente e cadenza settimanale (es. il mercato che si svolge tutte le settimane nello stesso giorno). A queste occupazioni si dovrà applicare la tariffa giornaliera, ridotta nei limiti di legge se l’occupazione ha carattere ricorrente;
- lo spuntista è l’operatore che, non essendo titolare di una concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente e per un periodo di tempo limitato (di solito un giorno), un posto non occupato dal titolare della concessione per lo svolgimento del mercato o uno spazio non ancora assegnato.
Rispetto alle occupazioni permanenti, il MEF chiarisce che lo spuntista non dovrà corrispondere il Canone in quanto questo viene già versato dal titolare della concessione per l’intero anno (quindi anche per i giorni non utilizzati). La conclusione cui giunge il MEF è condivisibile: se lo spuntista fosse tenuto a versare il Canone mercatale per lo spazio occupato solo occasionalmente, il Comune si troverebbe a riscuotere due volte il Canone per il medesimo spazio.
Rispetto a quelle temporanee, il MEF fa riferimento alle c.d. rotazioni, ossia quei meccanismi in forza dei quali è prestabilita una rotazione periodica dell’insieme dei posteggi destinati ai mercati. Per questa casistica però, il MEF fornisce una risposta a nostro avviso vaga e incompleta. Si limita infatti a dire: “In tale ipotesi l’occupazione effettuata dai soggetti in questione ha carattere temporaneo e beneficia dell’esenzione in quanto il soggetto occupa uno spazio di cui è titolare”.
Se ne deduce che, in presenza di un meccanismo di rotazione, lo spuntista sia da considerare comunque titolare di una concessione o autorizzazione e quindi la norma di esenzione ha valore anche nei suoi confronti. Infatti, gli spazi a rotazione consistono in postazioni localizzate ed attive per un certo numero di giorni, assegnati non individualmente ma ad una pluralità di operatori, nei cui confronti viene rilasciato un unico titolo di concessione o autorizzazione (si parla talvolta di “gruppo rotativo”). Anche in questo caso, la conclusione del MEF è condivisibile, posto che anche lo spuntista è, insieme ad altri soggetti, titolare di una concessione.
A ben vedere in realtà, lo spuntista non dovrebbe neppure essere così definito dato che, essendo titolare di un atto concessorio, si pone sullo stesso piano di un qualunque altro venditore ambulante.
Il MEF però tralascia la fattispecie del mercato temporaneo, anche con carattere ricorrente, dove tale meccanismo di rotazione non è previsto e che, a nostro avviso, si verifica in molte realtà medio-piccole. In queste situazioni, i banchi che espongono la loro merce nei mercati settimanali saranno sempre gli stessi, in quanto non è previsto alcuno “scambio” degli spazi di settimana in settimana.
A nostro parere, l’esenzione di cui all’art. 9 ter D.L. 137/2020 non dovrebbe trovare applicazione nei confronti degli spuntisti che occupano gli spazi assegnati ai titolari di concessione temporanea, anche avente carattere ricorrente o settimanale. Il testo normativo è chiaro nello specificare che l’esenzione è valida nei confronti dei soggetti titolari di concessioni e autorizzazioni e gli spuntisti, per definizione e ad eccezione delle casistiche trattate dal MEF, non possono essere considerati tali.
Fermo restando quanto sopra esposto, il Comune, date le particolari circostanze che si sono venute a creare in conseguenza dell’emergenza sanitaria e tenuto conto della risposta incerta del MEF, potrebbe comunque estendere l’applicazione anche nei confronti degli spuntisti. Si tratterebbe però di una valutazione di convenienza in termini di mancata entrata-beneficio sociale che ne deriverebbe, che solo l’Ente, conoscendo la realtà del proprio territorio, può effettuare.
Per quanto concerne il valore delle risposte fornite in occasione del Telefisco, sebbene non si tratti di una pronuncia formale come possono invece esserlo le circolari o le risoluzioni ministeriali, riteniamo siano da considerare comunque attendibili e degne di nota, essendo fornite da un soggetto portavoce del Ministero. Vero è comunque che a queste non possa attribuirsi un valore normativo – così come non può essere fatto nei confronti di circolari e risoluzioni – rientrando meramente nell’ambito della prassi ministeriale.