Contrariamente a quanto affermato in precedenza dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti della Campania (v. delibera n. 97/2020/PAR) e del Veneto (v. delibera n. 104/2020/PAR), la Sezione regionale di controllo della Toscana ha escluso, con la recente delibera n. 1/2021/PAR, che i comuni privi di posizioni dirigenziali possano ancora avvalersi della disciplina recata dall’art. 11-bis, comma 2, del D.L. 135/2018 per sottrarre dal tetto del trattamento accessorio gli incrementi delle indennità di posizione e di risultato riconosciuti ai titolari di posizione organizzativa a valere sulle capacità assunzionali dell’Ente.
Ciò che sorprende maggiormente in questo caso, tuttavia, non sono tanto le conclusioni cui è pervenuta la Sezione regionale toscana, quanto piuttosto il percorso per arrivarci e le motivazioni addotte. Ci si sarebbe potuti aspettare, infatti, delle argomentazioni basate principalmente sulla presunta incompatibilità della su riferita disposizione di legge con il nuovo metodo di computazione delle capacità assunzionali introdotto dal D.L. n. 34/2019, ma invece il Collegio fonda la sua tesi sulla lettura della norma in esame in combinato disposto con le previsioni recate dal nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.5.2018, ed in particolare con gli artt. 13, comma 3, e 67, comma 7.
L’art. 13 appena citato, ricordano i Giudici, consentiva la prosecuzione ovvero la proroga degli incarichi di posizione organizzativa già conferiti ai sensi dei precedenti CCNL ed ancora in corso “… fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”, ovvero fino al 20 maggio 2019 (sottol. del relatore). Peraltro, come precisato dall’ARAN, entro tale data gli incarichi di posizione organizzativa prorogati o proseguiti ex art. 13, comma 3, del CCNL come pure quelli conferiti durante la fase transitoria di adeguamento alla nuova disciplina, dovevano necessariamente cessare alla fine del periodo transitorio, anche laddove aventi scadenza naturale oltre detta data (CFL6 e CFL5 del settembre 2018).
L’art. 67, comma 7, del CCNL, dal canto suo, espressamente dispone: “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017”. Come precisato dalla Sezione delle autonomie con delib. n. 19/2018/QMIG, solo gli incrementi del fondo risorse decentrate di cui alle lettere a) e b) del comma 2 art. 67 CCNL sono sottratti ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti (tra queste, l’art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.
Ciò detto, e con precipuo riferimento alle finalità perseguite dall’art. 11 bis, comma 2, del DL n. 135/2018, risulta evidente ad avviso della Sezione come la disposizione richiamata sia norma di stretta interpretazione, rappresentando una deroga concessa in sede di prima applicazione del nuovo sistema di pesatura delle indennità delle posizioni organizzative. Laddove, infatti, a seguito dell’aggiornamento di tale sistema, fosse sorta la necessità di adeguare in rialzo l’indennità delle posizioni organizzative già istituite ed ancora in atto ai sensi dell’art. 13 comma 3 CCNL, l’applicazione del meccanismo di cui all’art. 11 bis avrebbe evitato l’operatività del regime ordinario, sottraendo al tetto di spesa previsto per il salario accessorio del personale le somme corrisposte a titolo di indennità.
Per cui, affermano i Magistrati, può senz’altro affermarsi che l’art. 11, comma 2, DL n. 135/2018 esplica i propri effetti con riferimento alle sole posizioni organizzative istituite in base ai CCNL precedenti a quello sottoscritto nel 2018 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore di quest’ultimo, in quanto prorogate o proseguite ai sensi dell’art. 13 comma 3 del medesimo CCNL (o conferite nel corso del periodo transitorio), risultando invece preclusa l’applicazione nel caso di posizioni organizzative istituite ai sensi del nuovo CCNL, rispetto alle quali vale pertanto il tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del DL n. 75/2017 (in termini, Sezione Lombardia, delib. n. 210/2019/PAR).
Può dunque affermarsi che l’operatività della disciplina recata dall’art. 11 bis comma 2 del DL n. 135/2018 si sia di fatto esaurita al 20 maggio 2019, data entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell’ambito (soggettivo) di applicazione dell’art. 11 bis medesimo dovevano comunque cessare, così come chiaramente previsto dall’art. 13 comma 3 CCNL e come chiarito dall’ARAN. Opinare diversamente, e dunque ammettere che l’art. 11 bis possa esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio 2019, sarebbe come ammettere una capacità ultrattiva della disposizione in parola, che non può ritenersi consentita.
Conclusivamente, si legge nel parere, le considerazioni svolte non consentono l’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 11 bis, comma 2, del DL n. 135/2018 a posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio 2019, in quanto trattasi di norma di stretta applicazione volta a disciplinare, all’indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL comparto enti locali, un particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative.