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Bozza nuovo DPCM: prorogata la sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali

Continua ad essere sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni. Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, e sono esclusi i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

È quanto prevede la lett. z) dell’art. 1 della bozza del nuovo DPCM contenente le misure restrittive che resteranno in vigore fino al 15 gennaio 2021.

Si ribadisce, inoltre, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.

Ciascun dirigente dovrà perciò riorganizzare con immediatezza l’operatività dei propri uffici assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità.

Ogni dirigente dovrà poi altresì adottare nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Resta confermato, infine, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di disporre una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.

Tags: DPCM, Lavoro agile, Procedure concorsuali