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Bonus sociale per le utenze domestiche disagiate: lo stato dell’arte per l’anno 2021

Il bonus sociale è stato introdotto dall’articolo 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 che ha previsto quanto segue:

“Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Il DPCM richiamato però non è mai stato adottato, impedendo ad ARERA di procedere con la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione.

L’Autorità, con Deliberazione n. 158/2020, aveva previsto transitoriamente per l’anno 2020 in considerazione dell’emergenza sanitaria e nelle more della definizione della disciplina di cui all’art. 57-bis, la possibilità per i Comuni di riconoscere un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche disagiate sulla base delle medesime condizioni adottate per il bonus elettrico, idrico e del gas.

L’art. 7 ter del MTR, introdotto dalla Delibera 238/2020, ha altresì previsto la possibilità di valorizzare per gli anni 2020 e 2021 la componente , di natura previsionale connessa con la copertura degli oneri relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche come individuate dalla succitata Delibera 158:

“3.1 […] i gestori possono riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all’articolo 12, comma 1, all’articolo 13, comma 1 e all’articolo 27, comma 1 del TIBEG, all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all’articolo 3 del TIBSI. 3.2 L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.1.”

La valorizzazione del coefficiente COS comporta il ribaltamento sulla platea dei contribuenti dei costi connessi a tali agevolazioni; qualora l’ente, nell’attesa della emanazione del DPCM suddetto, volesse concedere agevolazioni alle utenze domestiche mediante risorse diverse dal gettito TARI, potrebbe intervenire, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1 comma 660 Legge 147/2013, mediante copertura disposta attraverso altre fonti del bilancio comunale, alla stregua di quanto indicato dalla delibera 158 succitata, ovvero considerando i requisiti per accedere al bonus sociale 2021 richiamati dalla stessa Autorità in apposito comunicato del 29 dicembre 2020:

“Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano:

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure

appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure

appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.”

L’eventuale introduzione della misura agevolativa, se prevista a regime come il bonus sociale, dovrà trovare spazio nel Regolamento TARI. Qualora invece l’intervento agevolativo per le utenze domestiche fosse limitato all’anno in corso sarà possibile prevederne una disciplina con apposita delibera di Consiglio Comunale da approvare entro il 30 giugno 2021.

Tags: Bonus sociale, TARI, Utenze domestiche