Introdotto dal decreto “Cura Italia”, il bonus baby-sitting è stato ampliato e rimodulato dall’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”).
Con la circolare n. 73/2020, l’INPS ha fornito tutte le opportune indicazioni operative relative alla fruizione dei due nuovi bonus introdotti dal decreto Rilancio:
- servizi di baby-sitting (con nuovi importi);
- iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
Al beneficio può accedere:
- chi non ha mai presentato la domanda per il bonus baby-sitting e non ha mai fruito del congedo Covid, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del genitore richiedente;
- chi ha già fruito del bonus baby-sitting o del congedo Covid nella prima fase dell’emergenza (per un periodo non superiore a 15 giorni), per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro (a seconda del settore di appartenenza).
In questo secondo caso, il genitore può presentare una nuova richiesta di bonus per ottenere l’importo integrativo, fino al massimo previsto, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. L’importo residuo potrà essere utilizzato per continuare a fruire dei servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
La circolare specifica, nel dettaglio, la platea dei soggetti ammissibili al beneficio e la relativa misura della prestazione, le modalità di erogazione del bonus di baby-sitting e quelle per il bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia, le modalità di compilazione e presentazione della domanda e le incompatibilità tra il beneficio e altre forme di sostegno al reddito.
In chiusura giova tuttavia rammentare che la platea dei dipendenti pubblici ammessi al beneficio in parola è decisamente limitata.
Possono infatti accedervi soltanto i lavoratori del settore sanitario appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari;
nonché il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.