Alla fine della scorsa settimana ARERA ha pubblicato sul proprio sito gli ultimi elementi per poter procedere alla predisposizione del Piano Finanziario TARI 2022-2025 (qui la notizia). Visto l’approssimarsi della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, ad oggi ferma al 31 dicembre, i Comuni si pongono ora il problema di poter disporre delle grandezze da inserire in entrata alla voce del gettito TARI. Com’è noto tale importo deve derivare dall’elaborazione del Piano Finanziario, rispetto al quale dovranno poi essere applicate le detrazioni di cui all’articolo 1.4 della Determinazione 2/2021 (entrate per recupero evasione, MIUR, sanzioni, etc.). Ma ad oggi, 11 novembre, pensare di giungere al termine del percorso di validazione del Piano Finanziario quadriennale, determinare le nuove tariffe TARI sulla base delle risultanze e disporre di adeguati tempi di deposito nel giro di 50 giorni pare decisamente improbabile se non impossibile. Occorre infatti considerare alcuni elementi:
- gli ultimi dati e prospetti sono disponibili da qualche giorno e per la redazione di tutta la documentazione, compresa una relazione più consistente e la compilazione di un tool di raccolta dati inedito, i Gestori affidatari del servizio è probabile si attivino proprio in questi giorni;
- in diversi territori l’Ente Territorialmente Competente non è ad oggi operativo e ciò comporta la necessità di procedere alla validazione dei dati (che non può prescindere da un’attenta analisi della conformità degli elementi trasmessi dal Gestore); nei casi in cui gli ATO sono attivi occorre comunque considerare un congruo tempo per procedere con la validazione da parte di questi ultimi;
- pur in un quadro complessivamente definito permangono elementi di incertezza sui quali è auspicabile che Comuni e Gestori esterni possano trovare intese: per fare due esempi si pensi alla definizione delle componenti CO116 (maggiori o minori oneri derivanti dalla fuoriuscita delle utenze non domestiche) e CQ (costi per l’adeguamento agli standard di qualità, su cui mancano ancora le statuizioni definitive dell’Autorità).
In questo contesto gli enti che decidessero di non poter attendere gli sviluppi di tutto quanto detto fin qui per approvare il bilancio dovrebbero comunque poter procedere, dal momento che sarebbe illogico pensare che sia preclusa la possibilità di adottare i previsionali per ritardi generati dai tempi di attesa sugli ultimi dati dell’Autorità (che lo ricordiamo aveva pubblicato il MTR-2 in data 3 agosto). Tuttavia ad oggi non vi sono soluzioni normative che consentano né il mantenimento in vigore anche per l’anno 2022 delle tariffe approvate nel 2021 e nemmeno una determinazione delle stesse successivamente al bilancio di previsione, del quale costituiscono atto propedeutico. La soluzione allora potrebbe essere costituita dalla riadozione del valore del Piano Finanziario 2021, nelle more di un possibile (e quanto mai auspicabile) sganciamento dei termini TARI rispetto a quelli del bilancio, come già avvenuto nel 2021, che possa consentire ai Comuni di rivedere gettito e tariffe nel 2022. Al momento confermando il valore del PEF 2021 validato si disporrebbe di un valore che per quanto non rispettoso della metodologia introdotta dal nuovo MTR-2, per lo meno avrebbe a monte un percorso ragionato (e in molti casi, a condizioni di affidamento invariato negli anni, non si dovrebbe nemmeno discostare troppo dal valore del PEF 2022); in caso contrario, l’importo TARI in entrata dovrebbe derivare da un’istruttoria realizzata ad hoc, senza disporre dei dati del Gestore affidatario estratti con le modalità di cui al MTR-2 e quindi con motivazioni decisamente meno efficaci.
Per poter procedere come suggerito sopra occorrerà motivare adeguatamente il contenuto della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe, che presuppone a monte la disponibilità di un importo di Piano Finanziario, per poter evitare contestazioni di ogni sorta, soprattutto relative ad eventuali inerzie del Comune stesso. A questo proposito suggeriamo di voler contattare il soggetto Gestore al fine di comprendere le tempistiche di produzione degli atti relativi al PEF grezzo 2022-2025 di competenza. Nel caso in cui questi dovesse – com’è più che probabile – rispondere alla richiesta indicando una scadenza successiva alla fine del mese di novembre, il Comune disporrebbe di un altro utile elemento da rappresentare nella suddetta deliberazione (oltre all’imprescindibile riferimento all’inerzia dell’Autorità).
Se per il valore del PEF potrebbe essere adottata la soluzione sopra indicata, altrettanto non si potrebbe dire per le tariffe: partendo da quel valore infatti occorrerebbe rideterminare le tariffe 2022, applicando il valore del PEF 2021 (con detrazioni) alla situazione della base imponibile attuale. Su tale situazione è opportuno ragionare in quanto potrebbero esserci casi in cui la concomitanza di tariffe approvate pochi mesi fa (il termine nel 2021 era il 31 luglio) e di una base imponibile poco variabile nel tempo (per tipologia del Comune, si pensi ad esempio ad una popolazione molto ridotta costituita principalmente da utenze domestiche) potrebbe portare il Comune a valutare di riapprovare le tariffe nella stessa misura già deliberata per l’anno 2021.