L’amministratore di condominio agisce in qualità di mandatario e pertanto non deve essere individuato come debitore dei tributi non versati da parte del condominio che gestisce. L’avviso di accertamento quindi, pur notificato all’amministratore, deve recare i dati identificativi del condominio e non quelli personali dell’amministratore, pena la legittimità di un risarcimento danni nei confronti di quest’ultimo.
Lo afferma la Corte di Cassazione Civile Sez. 5 con la sentenza n.18376 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto avvisi di accertamento per tre annualità consecutive per debiti tributari di un condominio emessi nei confronti dell’amministratore indicando il suo codice fiscale, individuato pertanto come debitore a titolo personale invece che nella qualità di amministratore del condominio a cui le tasse erano riferibili.
La Corte afferma poi che l’attività della Pubblica Amministrazione deve svolgersi, anche in campo tributario, nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione (art. 97) e dalla norma primaria del neminem leadere (art. 2043 c.c.), con la conseguenza che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di diritti soggettivi, come avvenuto nel caso di specie dove il comportamento colposo del Comune è risultato essere contrario alle norme citate. Il giudice tributario invece ha competenza solo sulle materie di cui all’art. 2 D. Lgs. 546/1992: “1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
A tal proposito la Cassazione cita una pronuncia delle Sezioni Unite n. 27455 del 29.12.2016 secondo cui “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tutte le controversie in cui si denunci un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell’esercizio del potere autoritativo, o quando l’atto o il provvedimento di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l’illiceità del comportamento del soggetto pubblico ex art. 2043 c. c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato”.