Con la Deliberazione n. 111/2022/PAR i magistrati della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto si sono espressi sulla possibilità di utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento dei maggiori costi per utenze.
“L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui al comma 2 dell’art. 187, Tuel, pertanto, non è contemplata e l’Ente, per dare copertura agli incrementi di spesa delle utenze energetica, per l’anno 2022, potrà utilizzare le risorse previste dal comma 6, dell’art. 13, d.l. n. 4/2022 come modificato dall’art. 37-ter, d.l. n. 21/2022, nei limiti e con le modalità ivi previste, ossia con riferimento ai maggiori oneri che non siano coperti da specifiche assegnazioni statali, calcolati come quota differenziale risultante dal “confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”. Questo il parere espresso in relazione alle seguente richiesta del Comune: “quesito in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2021, per la sola quota parte non vincolata, accertata in sede di approvazione del rendiconto 2021, per la copertura di tutto o parte degli incrementi delle spese delle utenze energetiche dovuti all’aumento delle tariffe dei combustibili, limitatamente all’esercizio 2022, richiamando le previsioni di cui alla lettera b) e/o alla lettera d) del comma 1 dell’art. 187, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).”
Così la Corte dei Conti conferma la possibilità di finanziare i maggiori costi per le utenze (energia elettrica e gas) applicando la quota libera del risultato di amministrazione esclusivamente nei limiti di quanto previsto dall’art. 13 comma 6 del DL. 4/2022. Solo la quota di maggiori costi 2022 rilevati rispetto ai costi sostenuti nel corso dell’anno 2019 e non già assistiti da specifiche assegnazione statali, questa la somma finanziabile da avanzo libero.
Per maggior chiarezza riportiamo il dettato normativo.
L’art. 109 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 prevede: “2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267″.
Il successivo intervento dell’art. 13 comma 6 del DL 4/2022 dispone: “6. All’articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022». Per l’anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.”