Con la recente sentenza n. 25066 del 22 agosto 2022, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale allo spirare del termine di 60 giorni dalla richiesta del dipendente (termine previsto dall’art. 1, comma 58, della I. n. 662/1996 ma anche dalla contrattazione collettiva nazionale) opera automaticamente anche laddove l’attività di lavoro autonomo che il lavoratore stesso intende intraprendere risulti incompatibile con l’impiego assolto.
Sul punto gli Ermellini hanno infatti confermato l’illegittimità della revoca unilaterale dell’instaurato part-time disposta dall’Amministrazione, stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione, e ciò a motivo dell’irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell’ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part-time, non presupponendo l’operatività dell’effetto della trasformazione automatica del rapporto a part-time la compatibilità della causale, compatibilità che, ove non sussistesse, come accertato dalla Corte territoriale nel caso di specie, risultando l’esercizio dell’attività autonoma cui il ricorrente intendeva dedicarsi in conflitto di interessi con la prestazione del servizio, ben poteva porsi a fondamento del diniego della richiesta trasformazione e comunque opererebbe nel senso di precludere lo svolgimento di quell’attività ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.