Chiamata a pronunciarsi sulla corretta modalità di calcolo del rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34/2019, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha affermato con deliberazione n. 111/2020/PAR che il FCDE che va detratto dalla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti è quello assestato e non quello stanziato ad inizio anno nel bilancio di previsione.
Non va dimenticato, precisa infatti il Collegio, che in tema di previsioni di bilancio (del quale il FCDE è una delle componenti) sia la normativa primaria che i principi contabili tengono ben presente la possibilità di uno scostamento tra previsioni di entrata e circostanze sopravvenute, che possono influire sul suo ammontare, in sede di attuazione delle previsioni.
Sia la normativa dettata per la formazione del bilancio dello Stato (art. 33 della legge nr. 196 del 2009), che quella per gli Enti locali (art. 175, comma 8 TUEL), prevedono la possibilità di un “assestamento” del bilancio, ovvero della verifica in concreto delle previsioni effettuate a inizio anno.
In particolare, l’art. 175, comma 8, TUEL stabilisce che, con la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
In linea con tale previsione, l’allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011, al punto 3.3 stabilisce quanto segue:
al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
Ciò posto, ritiene la Sezione di controllo per la Campania che, nel calcolo del FCDE, per le finalità di cui al precitato art. 33, comma 2, del D.L. n.34/2019, si debba fare riferimento al Fondo stesso così come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo.
Ciò stante, è evidente che – ai predetti fini – si potrà fare riferimento al FCDE del bilancio di previsione soltanto quando le appostazioni del bilancio stesso siano talmente aderenti al successivo sviluppo gestorio da non richiedere alcun assestamento.