Ribadito che le spese di personale riferite alle assunzioni di assistenti sociali finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti dal contributo attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (al pari delle corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse) non rilevano (totalmente o per l’importo corrispondente) ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 per il periodo in cui viene garantito il finanziamento medesimo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia ha escluso che si possa legittimamente procedere ad una compensazione tra le differenti capacità assunzionali dei Comuni facenti parte di un medesimo “ambito territoriale” al fine di procedere alle assunzioni in parola.
In tal senso, precisa infatti la Sezione con la deliberazione n. 91/2021/PAR, si può ricordare quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4 del 31 marzo 2021, che, sia pur in relazione alle Unioni di Comuni, ha affermato che «i parametri e le “soglie” indicate dal Decreto applicativo del D.L. n. 34/2019 sono tarati sui bilanci dei Comuni e non possono riferirsi alle Unioni» e men che meno agli “ambiti territoriali” che, com’è stato chiarito, possono assumere prioritariamente la forma iuris di convenzione o consorzio tra i Comuni interessati.