Il decreto attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, emanato il 17.03.2020, ha fissato le soglie di virtuosità degli enti, basate sul rapporto fra media delle entrate correnti risultante dagli ultimi tre rendiconti e spesa di personale, dividendo i Comuni in tre categorie: i Comuni che si collocano al di sotto del valore-soglia medio possono incrementare nel tempo le assunzioni mantenendosi comunque entro il limite del valore soglia medio; i Comuni che presentano un rapporto entrate correnti/spesa di personale sbilanciato a sfavore delle prime – superando il valore soglia superiore (cd. valore soglia di rientro della maggiore spesa) – devono mettere in atto misure di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del valore soglia superiore; i Comuni mediani come quello istante, che presentano un rapporto entrate correnti/spesa di personale compreso fra il valore soglia medio e il valore soglia superiore (o “valore soglia di rientro della maggiore spesa”), secondo la nuova normativa devono mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopravvenuta, il Collegio rileva come per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ente al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest’ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile – fra entrate correnti e spesa del personale.
Nella diversa ipotesi in cui – anche in considerazione dello slittamento al 30 giugno 2020, ad opera del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2020, n. 27, del termine per l’approvazione da parte dei Comuni del rendiconto di gestione dell’anno 2019 – l’ente non abbia ancora approvato il rendiconto 2019 al momento dell’adozione della procedura di reclutamento, l’“ultimo rendiconto della gestione approvato” cui fare riferimento per il calcolo della spesa sarebbe il rendiconto relativo al 2018.
Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall’ “ultimo rendiconto della gestione approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell’ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l’ente procede all’assunzione.
Tale approccio non è peraltro smentito dall’art. 5 del d.m. che, nel fissare le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio da parte dei Comuni più virtuosi che si collocano al di sotto del valore soglia medio, stabilisce che gli stessi Comuni “in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 […] possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, […]”.
La circostanza che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (20.04.2020) e in sede di prima applicazione della stessa, il termine di riferimento da cui muovere per i possibili incrementi delle assunzioni di personale sia la “spesa del personale registrata nel 2018” non toglie che l’ente, per un corretto calcolo del limite assunzionale per l’esercizio 2020, debba prioritariamente riferirsi al rendiconto del 2019 se già approvato.
Il riferimento al rendiconto del 2018, viceversa, è residuale qualora l’approvazione del rendiconto 2019 sia slittata – sulla base della normativa citata – in ragione dell’eccezionale rinvio del termine per la sua approvazione al 30 giugno 2020.
È quanto ha affermato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna con deliberazione n. 55/2020/PAR.
Con la stessa delibera, per altro, la Corte ha altresì precisato che i Comuni mediani (i quali presentano un rapporto tra la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e la spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al d.m. del 17.03.2020) potranno coprire il turn over al 100% soltanto a condizione che gli stessi non incrementino il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. Come a dire che la vecchia logica del turn over (che consentiva agli enti di effettuare assunzioni entro il limite del costo delle cessazioni dell’anno precedente) deve ritenersi ormai definitivamente superata.