La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 104/2021 PRSE, a fronte delle indicazioni pervenute da un comune, che evidenziava l’impossibilità di asseverare i rapporti di credito debito nei confronti di una propria partecipata poiché la società si dichiarava esclusa dal suddetto adempimento in quanto quotata sul mercato regolamento, ha ricordato come “alla luce del dettato normativo, l’obbligo incombe anche sulle società quotate in quanto la relazione sulla gestione allegata al rendiconto (documento che deve contenere, ai sensi della lett. j) c. 6 art. 11 D. Lgs. 118/2011, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, ndr) è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.
Non sussiste, pertanto, come invece è stato disposto per altri casi dal legislatore, un’esplicita esclusione, segno della volontà di estendere l’ambito applicativo della disposizione anche alle società quotate. (…) Sul punto la giurisprudenza contabile aveva sottolineato, con riferimento all’art. 6, comma 4 del d.l. n. 95/2012, che la ratio appariva, infatti, quella di rendere monitorabili e trasparenti i reciproci rapporti finanziari fra ente e società partecipate discendenti dai relativi contratti di servizio, esigenza che si manifesta nei confronti di qualunque organismo societario (alle stessa esigenze si ispira l’operazione di circolarizzazione dei rapporti di debito e credito, usualmente compiuta dalle società, anche quotate, in sede di chiusura del bilancio d’esercizio)” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 355/2013/PRSP). La Sezione delle autonomie ha, altresì, evidenziato che la corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata) (cfr. delib. n. 2/2016/QMIG).
In conclusione, la Sezione ribadisce che l’adempimento di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011 riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e va esteso anche alle società quotate nei mercati regolamentati”.
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- Fabio Ferretti
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