Non cambiano i requisiti per l’esercizio della professione di educatore scolastico dell’infanzia. Lo precisa una nota dei ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione, Carlo Nordio e Paolo Zangrillo, in merito alle richieste di chiarimento che stanno giungendo in vista della ripresa delle attività educative e scolastiche per l’infanzia per il prossimo mese di settembre.
I Comuni potranno dunque continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti del personale educativo e ausiliario, anche in deroga al possesso del titolo di studio come previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 19 del 2024. Un intervento normativo, fortemente voluto dal governo, per garantire la continuità lavorativa di chi oggi è occupato come supplente nei nidi e nelle scuole dell’infanzia degli enti locali di tutta Italia, nonché per gestire la fase transitoria rispetto alle qualifiche e ai titoli professionali del personale dedicato ai bambini tra 0 e 6 anni, determinato dal contratto nazionale di lavoro per l’accesso ai concorsi.
Nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla suddetta norma, dunque, non sussistono condizioni ostative al regolare svolgimento da parte delle amministrazioni competenti delle attività necessarie all’avvio del prossimo anno scolastico.