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Arrivano le prime sanzioni ARERA nei confronti dei Gestori inadempienti

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Delibere 490, 491,492 dello scorso 16 Novembre, ha dichiarato concluso il procedimento sanzionatorio avviato a carico di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ossia di un insieme di Gestori, risultato inadempiente all’obbligo di produzione, nell’anno 2020, del proprio Piano Finanziario Grezzo di competenza. 

L’art. 1 comma 4 della Deliberazione 57/2020/R/Rif che conserva il suo intento chiarificatore nei confronti del precedente MTR, ribadisce che l’ETC “acquisisce da ciascun soggetto affidatario, inclusi i Comuni che gestiscono in economia, la parte di Piano Economico Finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il Piano Economico Finanziario da trasmettere all’Autorità […]”. Nel caso di specie, sebbene l’Ente Territorialmente Competente avesse inviato numerosi solleciti ai Gestori, evidenziando la necessità di ricevere i dati entro precise scadenze, essi non hanno provveduto in tempi utili a fornire la documentazione necessaria alla predisposizione del Piano Finanziario Unitario: l’ETC dunque, coincidendo con il Comune e volendo procedere all’approvazione del bilancio di previsione (e dunque del PEF e delle tariffe TARI 2020), avvalendosi dell’art. 3 comma 4 della Deliberazione 57/2020, ha provveduto alla stesura del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a sua disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti. Nell’osservanza dell’articolo 7 della Delibera 443/2019 (regolamentazione vigente al momento dell’accaduto), dunque l’ETC ha provveduto a rendere tempestivamente nota all’Autorità la ripetuta inerzia nella predisposizione e trasmissione dei documenti previsti dall’articolo 6 della delibera medesima, da parte dei membri del Raggruppamento Temporaneo di Imprese considerati soggetti Gestori. ARERA pertanto, messa a conoscenza dello sviluppo dei fatti e constatata “l’inosservanza dei propri provvedimenti” (art. 2 comma 20 lettera c della legge 481/95), ha provveduto all’esercizio del suo potere sanzionatorio. 

L’Autorità si è avvalsa dell’art. 11 della legge 689/81 che prevede la necessità di verifica preliminarmente le seguenti condizioni relativamente
 “alla gravità della violazione
 all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
[…] alla personalità dello stesso (il soggetto da sanzionare ndr) e alle sue condizioni economiche
”.

I soggetti sanzionati, al termine del procedimento di accertamento di omissione, hanno tuttavia goduto di un’attenuazione della sanzione dovuta al fatto che, il comportamento di inerzia è stato posto in essere nel corso del primo anno di applicazione del MTR, in un contesto che, come riconosciuto, presentava numerosi elementi di novità e di criticità applicative e non solo. 

I soggetti sanzionati per inadempienza agli obblighi regolatori, dovranno dunque procedere ora al pagamento dell’importo richiesto entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dei suddetti provvedimenti, esplicativi dei fatti sin qui indicati; nel caso si proceda alla corresponsione dell’importo oltre la data appena individuata ma comunque entro il primo semestre dalla notifica stessa, dovranno essere versati anche gli interessi in mora calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine ufficiale fino al giorno dell’ avvenuto pagamento. Nel caso di ulteriore ritardo “la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre” (art. 27, comma 6, della legge 689/81). Sarà obbligo dei soggetti sanzionati procedere poi, entro cinque giorni dal versamento della quota, all’invio della copia del documento attestante l’esborso all’indirizzo mail protocollo@pec.arera.it.
 

Tags: ARERA, MTR, PEF, Sanzioni amministrative