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ARERA modifica (nelle istruzioni per il caricamento sul portale) le regole sul limite alla crescita tariffaria

Con una modalità del tutto discutibile, ARERA provvede a stabilire nuove regole anche mediante la “Guida alla compilazione per la raccolta dati”.

A pagina 58 del documento firmato in data 15 marzo e pubblicato qualche giorno più tardi si stabilisce che per il PEF 2021 il rispetto del limite all’incremento tariffario non si calcola sulla base dei valori del PEF 2020 per i Comuni che non hanno deliberato le tariffe TARI nel 2020, avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 107 comma 5 del D.L. Cura Italia, bensì sulla base dei valori del PEF 2019.

“ATTENZIONE: con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, ΣTa-1 è pari:

– al totale delle entrate tariffarie 2020 così come determinate in applicazione del MTR – ossia escluse le attività esterne al servizio integrato; al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCNDTV eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all’utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. “Cura Italia”);

– al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato all’utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l’importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno 2019, secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia”;

– in entrambi i casi il valore di ΣTa-1 è determinato a parità di perimetro del servizio integrato rispetto a quello definito dal MTR, ossia con l’esclusione delle attività esterne al servizio integrato”.

Una simile indicazione, che cozza con le regole stabilite nella deliberazione 443/2019/R/Rif come integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 24 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, giunge in ritardo rispetto a molte validazioni di Piani Finanziari che nel frattempo hanno già avuto luogo.

Nell’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione non si fa cenno a questa eccezione, pur essendo stato lo stesso oggetto di integrazione. All’articolo si afferma che “Per l’anno 2020, ai fini della verifica del limite di cui al comma 4.1, si considerano le entrate tariffarie 2019 , di cui al Titolo V” e non sussiste una differente regola ad hoc, come quella vista sopra ed inserita nelle linee guida per la compilazione della raccolta dati, che comunque non pare assolutamente collocazione idonea per una eccezione di tale portata.

Tags: ARERA, PEF, TARI