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ARERA: il limite all’incremento tariffario del PEF è “variabile”

Sul sito di ARERA il 15 marzo 2021 è stata pubblicata la “Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021”.
Tale guida in generale illustra le istruzioni per la raccolta dati avviata tramite apposita procedura extranet, relativa alla tariffa rifiuti 2021. Sono tenuti alla trasmissione degli atti gli Enti territorialmente competenti ovvero, come stabilito all’articolo 1, comma 1 del MTR, l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali per esempio il Comune. Il caricamento del PEF 2021 sul portale ARERA, deve avvenire entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF d’Ambito tariffario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. In altri termini, i 30 giorni decorrono dalla data di approvazione delle tariffe TARI 2021.

La trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui al comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF, elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento, ha come finalità l’approvazione definitiva da parte dell’Autorità.
I documenti richiesti da trasmettere sono:
a) il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021, redatto secondo lo schema di cui all’Appendice 1 del MTR1, e riferito al singolo Ambito tariffario; 
b) la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR; 
c) la/e dichiarazione/i di veridicità del gestore/i, ivi inclusa/e quella/e del comune ove questo si qualifichi come gestore del servizio integrato o di uno o più dei servizi che lo compongono, predisposta/e secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR; 
d) la/e delibera/e di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’Ambito tariffario per l’anno 2021.

Analizzando la Guida è emerso che quanto inserito al paragrafo 6.1.8 dedicato alla “Verifica del limite di crescita”, risulta di difficile applicazione per gli Enti, che hanno approvato il PEF precedentemente alla pubblicazione del documento (15 marzo 2021). 
L’impostazione di ARERA prevede che con riguardo all’entrate tariffarie (ΣTa-1) da porre in confronto con il PEF 2021 (ΣTa) occorre distinguere tra le seguenti casistiche:
1)    approvazione del PEF 2020 entro il 31 ottobre 2020, senza avvalersi della deroga prevista dall’articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020 cd. “Cura Italia”, quindi approvazione tariffe 2020 basate su PEF: in tal caso l’entrata tariffaria da confrontare con il PEF 2021 è il PEF 2020 approvato secondo il MTR (metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021);
2)    approvazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020, avvalendosi della deroga, quindi riconfermando per l’anno 2020 le tariffe già in vigore nel 2019: il valore di confronto su cui applicare i coefficienti del limite di crescita è il totale delle entrate tariffarie del 2019.

Ne deriva che per Enti che abbiano approvato il PEF prima della pubblicazione del documento in questione (15 marzo 2021), non risulta utile il confronto con il PEF 2020, in quanto anche se approvato secondo quanto disposto dal MTR e nei termini previsti dalla normativa nazionale (articolo 107, comma 5 del Dl 18/2020), non può essere utilizzato come benchmark per calcolare il limite di crescita del PEF 2021, e neppure per il confronto della riclassificazione dei costi fissi e variabili.
 

Tags: ARERA, TARI