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ARERA fornisce ulteriori chiarimenti applicativi sul MTR

Con la Determinazione n. 2/DRIF/2020, ARERA si è per la prima volta espressa in merito all’applicabilità delle somme in entrata al metodo di calcolo per la determinazione delle entrate ammesse a copertura tariffaria disponendo quanto segue:
Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente
”.

L’Autorità ha inoltre fornito diversi chiarimenti applicativi del MTR tra cui:

  1. la possibilità di ricorrere alla contabilità separata (e solo in subordine la facoltà di applicazione di opportuni driver) per ciascun servizio, nel caso di costi e ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più settori e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  2. la modalità di predisposizione del PEF da parte del gestore nel caso in cui, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all’articolo 6 del MTR, ad esempio nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, si potrà fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
  3. la determinazione della componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine (quindi ricomprendendo anche inesigibilità da TARSU, TIA, TARES);
  4. l’utilizzo del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità così come risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2018 per la valorizzazione della componente ACCa.

Infine, ARERA ha ribadito le modalità di trasmissione, da parte dell’Ente Territorialmente Competente, della documentazione necessaria all’approvazione del PEF da parte dell’Autorità, specificando meglio cosa si intendeva con quanto disposto all’articolo 6 comma 4 della Deliberazione 443/2019 “[…] l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità […] i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”. Viene infatti chiarito che ad ARERA dovrà essere trasmessa da parte dell’Ente Territorialmente Competente anche “la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario” sebbene all’articolo 6 comma 5 della suddetta Deliberazione fosse stato chiarito che l’approvazione del Piano Finanziario sarebbe avvenuta a cura dell’Autorità stessa.

Tags: ARERA, PEF, TARI