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ARERA critica sulle disposizioni introdotte dal D.L. “Cura Italia”

In seguito all’emanazione del D.L. “Cura Italia” che ha differito i termini per la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, con l’art. 107, comma 4 e ha introdotto, al comma 5, la facoltà per i Comuni di approvare per l’anno 2020 le tariffe già in vigore nel 2019 e di adottare il Piano finanziario entro il 31 dicembre 2020 (si veda approfondimento 2/2020), ARERA, in data 24 marzo 2020, ha diffuso un comunicato https://www.arera.it/it/comunicati/20/200324.htm nel quale ha espresso diverse perplessità in merito alle disposizioni del comma 5 citato, affermando che:

“[…] nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori.”

Secondo l’Autorità infatti svincolare la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere.

Alla luce di ciò, la stessa Autorità annuncia che “[…] intende adottare, nel breve, tutte le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, in grado di tutelare tutti i soggetti interessati”.

Indubbiamente l’introduzione delle disposizioni di cui al comma 5 se da un lato solleva i Comuni dall’obbligo di adottare un nuovo Piano Finanziario entro il 30 giugno, dall’altro genera parecchie perplessità: le affronteremo all’interno di un video che pubblicheremo nella giornata di domani allo scopo di fare chiarezza in merito alla corretta applicazione della disciplina TARI 2020 in seguito alle recenti disposizioni.

Tags: ARERA, Scadenze, TARI, Tariffe