Con la Faq 40 Arconet ha chiarito come la facoltà prevista all’art. 111 comma 4-bis del DL 18/2020 non sia applicabile al disavanzo derivante dal riaccertamento ordinario dei residui.
Con il D.L. Cura Italia, proprio con il disposto dell’art. 111 comma 4-bis, si è stabilita la possibilità di non applicare al bilancio degli esercizi successivi, il maggiore disavanzo di amministrazione ripianato rispetto a quello applicato al bilancio durante un esercizio. Questa novità rientra sempre nell’organico delle manovre messe in atto per far fronte all’emergenza Covid con maggiori risorse a disposizione degli enti che avranno, quindi, maggiore capacità di spesa nella misura del saldo positivo tra la quota di disavanzo iscritta sul bilancio (quota costante da piano di rientro) ed il maggiore recupero derivante dalla chiusura dell’esercizio precedente. La norma prevede che il maggior recupero debba derivare da maggiori entrate e minori spese collegate all’anticipo di attività e azioni programmate per le annualità successive, fissate nel piano di rientro. Per tutto quanto sopra Arconet chiarisce che la norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro e pertanto non sarebbe possibile andare a verificare puntualmente la quota di “maggior recupero” da rendere disponibile sul bilancio corrente.