Riportiamo di seguito tre nuovi orientamenti applicativi Aran pubblicati di recente sul sito istituzionale dell’Agenzia. I suddetti pareri riguardano in modo particolare il personale del comparto Funzioni Centrali, ma le conclusioni ivi contenute si possono estendere tout court anche a quello delle Funzioni Locali, in considerazione dell’identica formulazione letterale dei due testi contrattuali.
L’art. 42, comma 3 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 (art. 40, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2016-2018) si limita a richiamare un istituto disciplinato dalla legge oppure introduce ex novo un beneficio di fonte convenzionale diverso da quello disciplinato dall’art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001?
In via preliminare, si evidenzia che la clausola in esame è inserita in un articolo rubricato “Altre aspettative previste da disposizioni di legge”, il quale racchiude un eterogeneo insieme di aspettative; il che chiaramente lo configura come mera trasposizione sistematica di aspettative e permessi la cui fonte normativa non risiede nel contratto de quo bensì nella legge.
Invero, il comma 3 in esame pone un rinvio esplicito alla disciplina dei congedi per eventi e cause particolari di cui all’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, il quale quindi viene integralmente trascritto nel CCNL in parola non lasciando, pertanto, alcun margine di differenziazione tra le due disposizioni normative.
Alla luce di ciò, l’art. 42, comma 3 del CCNL citato conferma la precedente regolamentazione limitandosi a richiamare un istituto già previsto dalla legge (l’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, appunto) e non quindi introduce un nuovo e diverso beneficio di fonte pattizia.
Nell’applicazione di tale comma, infine, l’Amministrazione dovrà tener conto dei limiti previsti dal legislatore, con la conseguenza che laddove il periodo di due anni complessivi di cui al summenzionato art. 4 della legge n. 53/2000 sia già stato richiesto per le finalità di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, il lavoratore non potrà ulteriormente fruirne.
È possibile per una dipendente in regime di part-time verticale (con prestazione resa in alcuni mesi dell’anno) partecipare ad un corso di aggiornamento predisposto da altra Amministrazione/Ente nel periodo coincidente con quello in cui tale dipendente non presta attività lavorativa? A tal fine, possono essere attivate le cc.dd. clausole elastiche?
Tenendo a mente che la formazione del personale svolge sempre più un ruolo primario nelle politiche pubbliche e che i corsi di formazione devono essere ideati e predisposti nell’interesse dell’amministrazioni di appartenenza e non del solo singolo lavoratore (Capo VI, artt. 52 e ss. del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 – artt. 49-bis e ss. Del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018), si rappresenta quanto segue:
– le amministrazioni possono assumere iniziative di collaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati (art. 49-ter, comma 5);
– il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione (art. 49-ter, comma 6);
– il dipendente in part-time (orizzontale, verticale e misto) può essere adibito a lavoro supplementare rispetto a quello concordato con l’Amministrazione, nella misura massima del 25% di questo ultimo e nei limiti dell’orario ordinario di lavoro indicato dal D. Lgs. n. 81/2015 (art. 55, comma 2);
– il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise (art. 55, comma 3).
– nel caso specifico di part-time verticale con attività prestata in alcuni mesi dell’anno il 25% è calcolato in rapporto al numero delle ore annualmente concordate e può essere svolto anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la propria prestazione lavorativa (art. 55, comma 4);
– nel caso, infine, di prestazione lavorativa eccedente i limiti di lavoro ordinario, si applicherà il comma 7 relativo al lavoro straordinario (art. 55, comma 7).
Alla luce di ciò, l’Amministrazione – laddove ritenga che il corso di aggiornamento sia predisposto nell’interesse della stessa – potrebbe ricorrere al lavoro supplementare come sopra indicato sempre che sussistano le richiamate condizioni per il ricorso all’istituto in parola.
Infine, per quanto riguarda le cc.dd. clausole elastiche, si osserva che nonostante il rinvio formale al D. Lgs. n. 81/2015 da parte dell’ultimo comma dell’articolo in commento, queste non posso trovare applicazione. Ed invero, se da un lato l’art. 6, comma 6 del citato Decreto Legislativo prevede che nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro a tempo parziale non individui clausole elastiche vi sia l’attivazione delle Commissioni per la certificazione; dall’altro lato, tuttavia, tali Commissioni e la relativa procedura di istituzione ed attivazione non è estendibile alle Pubbliche Amministrazioni e al loro personale in forza dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 (divieto che è ripreso anche dallo stesso D. Lgs. n. 81/2015, all’art. 12).
Per usufruire del permesso di cui all’art. 35 CCNL Funzioni Centrali (art. 35 del CCNL Funzioni Locali) è sufficiente la certificazione di presenza rilasciata dal proprio medico curante? Cosa si intende per “espletamento di visite”?
Per giustificare l’assenza dal lavoro imputandola a permesso ad ore di cui all’art. 35 del CCNL del 12 febbraio 2018 non è sufficiente la certificazione attestante una generica visita medica presso il proprio medico curante, ma è necessario che si tratti di una visita “specialistica”. Infatti, tale attributo non deve essere circoscritto soltanto alle “prestazioni” ma anche alle “terapie” e alle “visite”.