“Se in sede di regolamentazione dell’orario di servizio, l’ente decide che all’interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese comunque le giornate dì festività infrasettimanale, le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale.
Quindi, anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa”.
È quanto ha riaffermato recentemente l’Aran (posizione già espressa nel precedente parere n. 649/2020) in un parere reso ad un ente che chiedeva chiarimenti in merito all’esclusione delle festività infrasettimanali dall’orario di servizio e ai relativi riflessi sul debito orario del lavoratore turnista.
L’Agenzia, tuttavia, ha voluto confermare altresì che la decisione di consentire a tutto il personale turnista interessato di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva infrasettimanale afferisce alla sola autonomia gestionale del singolo ente, il quale dovrà però assumersi ogni forma di responsabilità in ordine alla interruzione del servizio istituzionale pure in presenza di una organizzazione del lavoro per turni che l’amministrazione ha adottato per garantire proprio la continuità del servizio.