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Approvato l’atto di indirizzo del nuovo CCNL comparto funzioni locali 2022-2024

“Soddisfazione per l’avvio della fase di negoziazione del nuovo Ccnl che interessa circa 403mila dipendenti di Regioni, Comuni, Province e Camere di Commercio”.

Così i due Presidenti dei Comitati di settore (Autonomie locali e Regioni – Sanità), Alessia Cappello, Assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano e Marco Alparone, Vicepresidente della Regione Lombardia.

I Comitati di Settore hanno deciso di rafforzare, con il nuovo atto di indirizzo, l’organizzazione attuale del lavoro negli enti territoriali cercando tuttavia di fronteggiare l’emergenza della forte e progressiva riduzione del personale in servizio nel comparto delle funzioni locali con una contrazione di oltre 10mila unità di personale ogni anno.

“Lo abbiamo fatto inserendo un principio sacrosanto ossia la possibilità di finanziare gli incarichi delle nuove posizioni di Elevata Qualificazione con risorse derivanti da economie di spesa sulle assunzioni di personale” aggiungono Cappello e Alparone.

“È questa la principale novità dell’atto di indirizzo insieme alla necessità di adottare un nuovo modello di welfare aziendale quale strumento di attrattività del lavoro alle dipendenze degli enti territoriali.

Si apre ora la tornata negoziale che ci auguriamo abbia tempi brevi al fine di garantire al nostro personale i dovuti aumenti contrattuali e l’utilizzo di maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro” concludono Cappello e Alparone.

La versione definitiva dell’atto di indirizzo appena approvata dai due Comitati di settore contiene tuttavia alcune importanti differenze rispetto alla bozza circolata qualche mese fa (si veda la nostra precedente news del 20 marzo).

Sparisce innanzitutto ogni riferimento alla proroga (fino al 31/12/2026) della facoltà di effettuare progressioni verticali in deroga per il personale educativo, docente ed insegnante.

Viene inoltre cancellata la richiesta di escludere tout court gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato erogate ai titolari di incarichi di elevata qualificazione dal limite di spesa di cui al secondo comma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017. Come detto in precedenza, tuttavia, per il personale incaricato di EQ si reintroduce la possibilità di devolvere al finanziamento del relativo salario accessorio (anche se solo limitatamente alla differenza tra l’importo maggiore delle retribuzioni di posizione relative alle posizioni di EQ istituite presso ciascun ente alla data del 1°aprile 2023 e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni stabilito dal nuovo CCNL in aggiornamento di quanto attualmente definito dall’articolo 17 del CCNL triennio 2019-2021, che non potrà comunque superare l’importo di 22.000 euro) i risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse disponibili a legislazione vigente per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, che vengono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

Si demanda poi alla contrattazione integrativa la possibilità di derogare al tetto previsto per il lavoro straordinario ex art. 14 del CCNL 1/4/1999, fermo restando il limite del salario accessorio ex art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Da ultimo, sparisce la richiesta di porre maggiore enfasi alla performance organizzativa rispetto a quella individuale nella valorizzazione della valutazione al fine dell’erogazione del trattamento economico accessorio e delle progressioni economiche. La versione finale dell’atto di indirizzo chiede infatti di dare “enfasi ad entrambe le componenti della performance (individuale e organizzativa), valorizzandole entrambe nell’ambito degli istituti di riferimento e tenendo conto delle opportune differenziazioni, che tengano conto della tipologia e dimensione degli Enti“.