Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato quest’oggi un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.
Nel dettaglio, per quanto più interessa in questa sede, si segnalano la semplificazione dei modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e l’estensione al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU. Stessa sorte per l’imposta di soggiorno, il cui termine per la presentazione della relativa dichiarazione per gli anni 2020 e 2021 viene differito al 30 settembre 2022 (dall’originario 30 giugno).
Viene poi concesso più tempo ai Comuni per adeguare l’addizionale Irpef ai nuovi scaglioni. Secondo la bozza di provvedimento, infatti, “1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima”.
Da ultimo si stabilisce che, ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (il bonus di 200 euro che arriverà ai lavoratori nella busta paga di luglio), i dipendenti pubblici non dovranno trasmettere l’autocertificazione con la quale attestano di non essere già beneficiari del bonus sotto altra forma. A verificare che il lavoratore non sia titolare anche di una pensione o che abbia all’interno del suo nucleo familiare un percettore del Reddito di cittadinanza, saranno infatti direttamente il ministero dell’Economia e l’Inps attraverso l’incrocio delle banche dati.