Come noto, l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo la sostituzione delle vecchie regole fondate sul turn-over con un sistema maggiormente flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
In base a tale nuova disciplina, “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.
A tale norma è stata data attuazione con l’emanazione del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”.
Il decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua ….. scarica l’approfondimento