Con la recente deliberazione n. 109/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia è giunta alla sorprendente conclusione che la disciplina di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160) e al DPCM interministeriale 17 marzo 2020 (recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”), trovi applicazione anche nei riguardi delle Unioni di comuni, pur non essendo queste ultime menzionate nel citato DPCM.
La Sezione ha infatti anzitutto ricordato quanto disposto dall’articolo 32, comma 5, del TUEL, in cui si afferma che “All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte”.
La norma richiama il regime vincolistico in materia di personale e indica, come finalità specifica dell’Unione, la realizzazione di “progressivi risparmi di spesa in materia di personale”, come effetto di “specifiche misure di razionalizzazione organizzativa” e “rigorosa programmazione dei fabbisogni” (questo a regime, partendo da un iniziale non peggioramento delle spese dei comuni originari).
Orbene, affermano i Giudici, la nuova disciplina in discorso, introducendo una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale dell’ente (come si è detto, flessibile e ancorato ad un concetto di flusso) sostituisce, nel richiamo esplicito dell’art. 32, la normazione preesistente. È evidente quindi che, sotto questo profilo, la disciplina sia estendibile anche alle Unioni di comuni.
A rafforzare il suddetto ragionamento sistematico è poi, a giudizio del Collegio, la disposizione contenuta nel comma 229 dell’art.1 della legge 208/2015, il quale stabiliva che “A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente”. La norma, dunque, nell’intento di incentivare forme associative tra comuni, consentiva lo sblocco integrale del turn over per i Comuni oggetto di fusione e per le Unioni di comuni, anticipando una regola che, dal 2019, è stata generalizzata. Anche la suddetta disposizione, nel concedere un maggiore grado di libertà a Unioni (e fusioni) in tema di assunzioni, richiamava pertanto la normativa generale, ora innovata dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 34/2019.
Il presente parere si conclude ricordando che l’articolo 32 del TUEL impone, come si è detto, la realizzazione “attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni”, di “progressivi risparmi di spesa in materia di personale”. E ciò vale anche nel caso di eventuale ricalcolo della capacità assunzionale ceduta all’Unione. Sarà quindi specifica responsabilità dell’ente dimostrare il rispetto di questi obiettivi nel quadro della innovata normativa vincolistica generale in tema di personale.
La riprova della sussistenza dei vincoli di cui all’art. 32 del TUEL si evince indirettamente anche dalle disposizioni alla base del quesito (il richiamato comma 2 dell’art.33 del decreto-legge 34/2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 169/2019 e lo stesso DPCM di attuazione del 17 marzo 2020, comma 3 articolo 5). Si prevede infatti per “i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia …, che fanno parte delle ‘unioni dei comuni’, … al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato”, la possibilità di superare tali valori per un periodo transitorio (fino al 2024 per un importo prefissato e con l’obbligo di collocare l’unità di personale presso l’Unione). Si tratta di deroghe molto circoscritte e limitate nel tempo con l’obiettivo di realizzare una convergenza generalizzata su valori soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti per la generalità dei comuni.