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Appalti: assicurazione obbligatoria dipendenti per attività tecniche sempre a carico totale dell’ente

Come noto, l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, infatti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale – specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5 – in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento (comma 2).

Tali risorse finanziarie, relative a ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, sono ripartite, per l’80 per cento, a favore del RUP e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori (comma 3); per il restante 20 per cento – eventualmente incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive, dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e, comunque, ad eccezione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata – invece, a favore delle finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

Il comma 7, lett. c), in particolare, prevede che “una parte” delle risorse di cui al comma 5 (cioè, una parte del 20%) debba essere utilizzata, “in ogni caso”, “per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”.

Sussiste, quindi, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante, a beneficio dei dipendenti che svolgono le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale.

Ma cosa accade quando la quota del 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell’art. 45 non risulta sufficiente a coprire interamente il costo del premio assicurativo?

Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana (cfr. deliberazione n. 76/2025/PAR), in questi casi, trattandosi di un obbligo normativamente imposto, gli enti dovranno comunque provvedere integralmente alla relativa copertura economica.

Appare infatti evidente, a tal riguardo, che l’art. 45, comma 7, lett. c), nel disporre che “una parte” delle risorse di cui al comma 5 debba essere “in ogni caso” utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, non circoscrive le uniche risorse destinabili a tal fine, ma si limita ad introdurre un vincolo di destinazione su una parte della quota del 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In altre parole, le risorse previste dall’art. 45, comma 7, lett. c), non sono le uniche utilizzabili per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria, ma costituiscono una “quota minima” che l’amministrazione deve necessariamente destinare a tal fine.

Qualora tali risorse non fossero sufficienti a garantire la totale copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, l’amministrazione dovrà, comunque, provvedere al relativo finanziamento con risorse di bilancio, da inserire nell’ambito del quadro economico dell’intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. “e”, n. 10 dell’allegato I.7 del codice dei contratti (in tal senso cfr. anche parere MIT n. 2163/2023).

Per il Collegio, tuttavia, deve ritenersi di esclusiva spettanza della singola Amministrazione la valutazione, in concreto, di quanta parte degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni tecniche debba trovare copertura all’interno del 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 (a discapito quindi delle altre finalità previste dai commi 6 e 7) e di quanta invece debba essere coperta da altre risorse presenti all’interno del quadro economico dell’intervento.

Tags: Assicurazioni, Codice Appalti