Con la recente sentenza n. 1307 del 17 gennaio 2022, la Sezione Lavoro della Cassazione ha riaffermato il principio per cui «in tema di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-novies L. 241/1990 di un concorso pubblico, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore perla tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se ed in quanto si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi».
In definitiva, dunque, l’annullamento della fase concorsuale ai sensi dell’art. 21-novies della L. 241/1990 rimuove con effetto ex tunc un presupposto necessario del contratto di lavoro, che resta caducato da una nullità originaria, per quanto accertata successivamente, consentendo soltanto la salvaguardia di cui all’art. 2126 c.c. rispetto alle prestazioni di fatto svolte medio tempore.