Con la circolare del 10 giugno 2020, n. 15, la Ragioneria generale dello Stato porta a conoscenza delle amministrazioni pubbliche (al fine di consentirne la diffusione ai dipendenti) i nuovi livelli di reddito da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, nonché il modulo da predisporre per la richiesta dell’assegno stesso.
Con circolare n. 60/2020 (si veda la nostra precedente notizia pubblicata il 21 maggio), l’INPS aveva già provveduto in precedenza a rideterminare sia le fasce sia i corrispondenti importi delle prestazioni erogate sulla base del meccanismo definito dalla legge 153/1988, che dispone una rivalutazione annuale in funzione della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno precedente.
Per l’annualità considerata, in particolare, è stata riconosciuta una rivalutazione pari allo 0,5%, corrispondente alla variazione tra il 2018 ed il 2019 proprio dell’indice dei prezzi al consumo, così come calcolata dall’Istat nel periodo preso in esame.