Entra in vigore oggi il D.L. 129/2020, il quale proroga ulteriormente il termine per la riscossione coattiva di cui all’art. 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020 al 31 dicembre 2020. Si tratta dell’ennesima disposizione che interviene a spostare il momento in cui gli enti locali (ma anche l’Agente della riscossione) potranno riscuotere coattivamente quanto accertato nei mesi scorsi.
Si deve infatti ricordare – come più volte evidenziato nei nostri interventi e confermato dal MEF nella Risol. N. 6/DF del 15/06/2020 – che il termine di cui all’art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 riguarda gli atti divenuti esecutivi nel periodo di sospensione dei versamenti, con la conseguenza che gli avvisi di accertamento potranno continuare ad essere emessi ma la riscossione coattiva potrà iniziare solo dopo il 31 gennaio, ossia trascorso il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Riassumendo e facendo chiarezza tra le numerose disposizioni in materia di accertamento e riscossione:
- nel periodo 8 marzo – 31 maggio, la notifica degli avvisi di accertamento non era vietata ma erano sospesi i termini procedimentali, se scadenti nel periodo. In altre parole, i versamenti degli accertamenti già notificati erano sospesi, non decorrevano i termini per l’esecutività dell’atto (già notificato) e quelli per l’impugnazione da parte dei contribuenti (art. 67 D.L. n. 18/2020);
- dal 31 maggio (e fino al 31 dicembre prossimo), riprendevano a decorrere i termini per la definitività degli accertamenti notificati nel periodo di sospensione e quelli per le impugnazioni; potevano essere notificati nuovi accertamenti ma non atti di riscossione coattiva; restavano sospesi i versamenti da parte dei contribuenti destinatari degli atti di accertamento (art. 68 co. 1, primo periodo, D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 129/2020);
- dal 31 dicembre al 31 gennaio 2021, la nuova attività accertativa potrà proseguire normalmente; gli atti notificati nel corso del 2020, i cui versamenti erano sospesi ma che nel frattempo sono divenuti definitivi, restano in una fase di stallo, non potendo essere ancora attivata la riscossione coattiva. Il contribuente ha ancora tempo per effettuare il versamento senza incorrere in procedure esecutive (art. 68, co. 1, secondo periodo, D.L. n. 18/2020);
- dal 1° febbraio 2021, potranno essere avviate le procedure esecutive e di riscossione.
Caso a parte invece configura l’ipotesi di atti di accertamento notificati ad es. nel corso del 2019 divenuti definitivi prima dell’8 marzo scorso. Sebbene possa essere una scelta discutibile e delicata considerate le circostanze susseguitesi nel corso di questo anno, non si ravvisa alcun impedimento all’avvio di procedure esecutive rispetto tali atti. Le norme sopra richiamate hanno fatto sempre decorrere la sospensione (delle attività di liquidazione e riscossione, l’art. 67 D.L. n. 18/2020; dei versamenti, l’art. 68 D.L. n. 18/2020) dall’8 marzo 2020 e nulla hanno previsto in merito al periodo precedente. Ciò porta a concludere che, per quanto svolto prima di tale data, i termini da considerare per l’avviso delle attività di riscossione coattiva siano quelli ordinari stabiliti dalla norma di riferimento (ad es. il R.D. n. 639/1910 in materia di ingiunzione fiscale). In altre parole, se un accertamento è divenuto definitivo prima dell’8 marzo, e quindi il versamento ovvero l’impugnazione avrebbero dovuto essere effettuati prima di tale data, non sarà necessario attendere il 1° febbraio per attivarsi con le procedure coattive e il Comune potrà attivarsi in merito anche negli ultimi mesi di questo anno.