Proprio nei giorni in cui si intensifica il dibattito sulla depenalizzazione del reato di abuso d’ufficio, arriva una interessante sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 36917 del 7 settembre 2023) nella quale si evidenzia che il concorso di un assessore nell’emissione del provvedimento di “aggiudicazione” di un appalto pubblico (nel caso di specie l’assessore aveva concordato con l’esponente di una società concorrente alla gara di appalto per la fornitura di pasti alle mense scolastiche la redazione del capitolato di gara in modo tale da indirizzare l’aggiudicazione dell’appalto a tale concorrente) integra il reato di abuso d’ufficio anche dopo la novella legislativa introdotta dall’articolo 23 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e ciò sia perché le regole fondamentali in materia di gare pubbliche previste dal codice degli appalti sono regole specifiche e prive di margini discrezionalità, sia perché la condotta tenuta dall’imputato poteva ritenersi riconducibile anche all’ipotesi di omessa astensione in presenza di un interesse proprio.
Ma appare rilevante sottolineare anche il fatto che, secondo i Giudici, non vi può essere in questo caso concorso apparente tra norme ed assorbimento dell’abuso d’ufficio nella turbata libertà degli incanti, perché il reato di turbata libertà degli incanti “risulta essere stato consumato già in un momento precedente la consumazione del delitto di abuso, poi avvenuto con l’aggiudicazione nel settembre 2005”.