La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nel pronunciarsi su una questione di massima concernente la perdurante applicabilità ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali della riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, con deliberazione n. 3/SEZAUT/2025/QMIG, ha escluso la possibilità di estendere in via interpretativa il principio di diritto enunciato con la precedente deliberazione n. 11/2023/QMIG anche alla diversa fattispecie dei gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.
E ciò, innanzitutto, in considerazione del fatto che – pur se entrambi gli emolumenti sono disciplinati nell’ambito del Capo IV del d.lgs. n. 267/2000, art. 82 – l’indennità che spetta al sindaco e agli assessori ha natura diversa da ciò che il legislatore riconosce ai consiglieri per il munus che li qualifica. L’indennità di funzione, infatti, è fissa e connessa alla carica; i gettoni di presenza sono variabili, perché la misura della loro erogazione è collegata alla effettiva partecipazione alle sedute del consiglio (articolo 82, comma 11) e, comunque, in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente (articolo 82, comma 2).
Di poi, perché, anche in considerazione di questa differenza per natura e per funzioni tra i due istituti, il legislatore, con la legge n. 234/2021, con una sua precisa scelta, ha inteso modificare unicamente i precedenti importi delle indennità di funzione fino ad allora fissati con il DM 119, delineando così una evidente successione di legge nel tempo con effetti abroganti la precedente disciplina da parte di quella successiva, nulla disponendo, al contrario, circa la diversa fattispecie degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri.
Restando immutata la disciplina relativa ai gettoni di presenza, ne consegue che in assenza del presupposto fondante la precedente opzione ermeneutica espressa dalla Sezione delle autonomie – una successione temporale di norme – quanto deciso dalla stessa con deliberazione n. 11/2023/QMIG non può estendersi analogicamente a tale diversa fattispecie.
In conclusione, precisa la Corte, l’incremento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali, ai sensi dei commi 583-585, dell’art. 1, della legge n. 234/2021 ha – con riferimento alla diversa fattispecie dei gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 – come unico effetto indiretto, la sola rideterminazione del tetto massimo di quanto da loro percepibile che, si ricorda, è pari ad un quarto della indennità dei Sindaci, ai sensi del richiamato articolo 82, comma 2, del TUEL.
La norma successiva, infatti, non incide direttamente sul valore del gettone di presenza non essendoci stata alcuna revisione normativa, ma solo sull’ammontare complessivo percepibile, che è variabile perché dipendente dalla effettiva partecipazione alle sedute, in coerenza con la natura e le funzioni distinte delle due fattispecie che ne giustificano il diverso trattamento giuridico e conseguentemente economico.